COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 36 DEL 30/10/2014 DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE 170. DELIBERA C.S.A.T. – RECLAMO VENTICANO – GARA VENTICANO I BAIANO DEL 23.03.2014 – 1^ CAT.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 36 DEL 30/10/2014 DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE 170. DELIBERA C.S.A.T. – RECLAMO VENTICANO – GARA VENTICANO I BAIANO DEL 23.03.2014 – 1^ CAT. La Corte Sportiva di Appello Territoriale (già Commissione Disciplinare Territoriale), visti gli atti ufficiali; preso atto dell’assenza della società, che aveva presentato regolare richiesta di audizione, benché ritualmente convocata per ben due volte; ascoltato l’arbitro a chiarimenti, nella riunione del 6.10.2014, con l’assistenza del Rappresentate del Comitato Regionale Arbitri; letto il reclamo, rileva la parziale fondatezza dell’atto di impugnazione. Invero, la società reclamante ha proposto, con proprio atto, ricorso avverso la sanzione dell’ammenda di euro 520,00, inflitta a suo carico perché propri sostenitori, durante la gara, avevano ingiuriato e minacciato a più riprese l’arbitro, nonché in quanto, al termine della gara medesima, due sostenitori locali avevano bloccato l’arbitro all’ingresso degli spogliatoi ed uno di essi gli aveva appoggiato le mani sul corpo, ingiuriandolo ripetutamente, chiedendo spiegazioni sulle decisioni tecniche da lui adottate durante la gara (sanzione pubblicata sul Comunicato Ufficiale del C.R. Campania, n. 83 del 27.03.2014). Invero, la società ricorrente, nel proprio atto di impugnazione, ha asserito che sarebbe stato un numero limitato di tifosi a rivolgere offese all’arbitro, mentre il custode del campo ed il sindaco di Venticano avrebbero solo tentato di fungere da pacieri e di aver “toccato” l’arbitro solo a questo scopo. Di contro, l’arbitro, in sede di audizione presso questa Corte Sportiva di Appello Territoriale, ha dichiarato che, a fine gara, la persona che gli si era avvicinata, qualificandosi come sindaco, realmente gli avesse “messo le mani addosso”, strattonandolo (ma “leggermente”) e chiedendogli spiegazioni sul suo operato. Sulla base delle esposte considerazioni, questo Collegio ritiene di dover ridurre l’impugnata sanzione pecuniaria ad euro 400,00. P.Q.M. DELIBERA in parziale accoglimento del reclamo proposto dalla società Venticano, di ridurre ad euro 400,00 l’ammenda inflitta a carico della società reclamante; nulla dispone in ordine alla tassa reclamo, non versata.
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