COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 36 DEL 30/10/2014 DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE 171. DELIBERA C.S.A.T. – RECLAMO REAL NOCERA SUPERIORE – GARA REAL NOCERA SUPERIORE I RIONE TERRA DEL 9.02.2014 – PROMOZIONE

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 36 DEL 30/10/2014 DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE 171. DELIBERA C.S.A.T. – RECLAMO REAL NOCERA SUPERIORE – GARA REAL NOCERA SUPERIORE I RIONE TERRA DEL 9.02.2014 – PROMOZIONE La Corte Sportiva di Appello Territoriale (già Commissione Disciplinare Territoriale), visti gli atti ufficiali; preso atto dell’assenza della società, che aveva presentato regolare richiesta di audizione, benché ritualmente convocata per ben due volte; letto il reclamo, rileva l’infondatezza dell’atto di impugnazione. Invero, la società reclamante ha proposto, con proprio atto, ricorso avverso l’inibizione, fino all’8.02.2015, del proprio dirigente, sig. Blando Ciro. La tesi difensiva della reclamante non può trovare favorevole accoglimento per la circostanza che nell’atto di reclamo, oltre alle motivazioni riportate in ricorso, la società ha chiesto di essere sentita, davanti a questa Corte, attraverso il suo presidente ed il nominato dirigente, sig. Blando Ciro. Preliminarmente, questo Collegio respinge la richiesta di audizione del dirigente inibito, in quanto egli, per essere legittimato all’audizione richiesta, avrebbe dovuto impugnare, in prima persona, la sanzione a suo carico. Tuttavia, nonostante le ripetute convocazioni, la società richiedente non si è costituita, non consentendo, in tal modo, di valutare eventuali elementi a sua discolpa. Ritenuto, pertanto, dalla lettura del referto arbitrale e dalle generiche circostanze attenuanti, invocate dalla società reclamante, l’insussistenza di elementi sostanziali che possano modificare il giudizio; P.Q.M. DELIBERA di respingere il reclamo proposto dalla società Real Nocera Superiore; dispone addebitarsi la tassa reclamo, non versata, sul conto della società reclamante.
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