• Stagione sportiva: 2014/2015
COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 40 DEL 06/11/2014
DELIBERE DEL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE
N. 158. DEF.TO P.F. – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE, PER VlOLAZlONE DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, A CARICO DEL SIG. DANZA GAETANO GERARDO (PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ SPORTING TEAM): ART. 1, COMMA 1, ED ART. 22, COMMA 6, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DEL SIG. SCIARAPPA GIOVANNI (ALLENATORE DELLA SOCIETÀ SPORTING TEAM): ART. 1, COMMA 1, ED ART. 22, COMMA 6, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DELLA SIG.RA DELLI CARRI TERESA (ATLETA TESSERATA A FAVORE DELLA SOCIETÀ SPORTING TEAM): ART. 1, COMMA 1, ED ART. 22, COMMA 6, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DEL SIG. PALATELLA ROMANO (DIRIGENTE ACCOMPAGNATORE UFFICIALE DELLA SOCIETÀ SPORTING TEAM): ART. 1, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA ED ART. 61, COMMA 1, DELLE N.O.I.F.; A CARICO DELLA SOCIETÀ SPORTING TEAM: ART. 4, COMMA 1 E 2, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA
COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 40 DEL 06/11/2014
DELIBERE DEL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE
N. 158. DEF.TO P.F. – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE, PER VlOLAZlONE DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, A CARICO DEL SIG. DANZA GAETANO GERARDO (PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ SPORTING TEAM): ART. 1, COMMA 1, ED ART. 22, COMMA 6, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DEL SIG. SCIARAPPA GIOVANNI (ALLENATORE DELLA SOCIETÀ SPORTING TEAM): ART. 1, COMMA 1, ED ART. 22, COMMA 6, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DELLA SIG.RA DELLI CARRI TERESA (ATLETA TESSERATA A FAVORE DELLA SOCIETÀ SPORTING TEAM): ART. 1, COMMA 1, ED ART. 22, COMMA 6, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DEL SIG. PALATELLA ROMANO (DIRIGENTE ACCOMPAGNATORE UFFICIALE DELLA SOCIETÀ SPORTING TEAM): ART. 1, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA ED ART. 61, COMMA 1, DELLE N.O.I.F.; A CARICO DELLA SOCIETÀ SPORTING TEAM: ART. 4, COMMA 1 E 2, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA Il Tribunale Federale Territoriale, visto l’atto di contestazione dell’allora Commissione Disciplinare Territoriale, del 3 giugno 2014, che ha fatto seguito all’atto di deferimento del Vice Procuratore Federale, Avv. Giorgio Ricciardi, in data 11 novembre 2013, prot. 2224/1226, a carico dei tesserati e della società, di cui all'epigrafe, per le motivazioni in essa indicate; tanto premesso OSSERVA: in via preliminare, deve essere richiamato il dispositivo n. 149, relativa alla riunione del 29.09.2014, con il quale era stato disposto il rinvio della trattazione, per l’audizione delle parti, alla riunione del 20 ottobre 2014. Alla riunione della trattazione (20.10.2014) sono risultati presenti: la Procura Federale, in persona del suo Sostituto, Avv. Alfredo Sorbo, che l'ha rappresentata in udienza; il sig. Danza Gerardo Gaetano, in proprio, nonché in nome e per conto della società deferita Sporting Team, quale presidente e rappresentante legale della medesima società; il sig. Sciarappa Giovanni, allenatore della società Sporting Team; infine, il sig. Palatella Romano, dirigente accompagnatore della medesima società Sporting Team. Il Rappresentante della Procura Federale, nel prendere atto dell’assenza della deferita, sig. ra Delli Carri Teresa, calciatrice, benché ritualmente convocata (con le relative raccomandate postali regolarmente notificate), ha descritto sinteticamente i comportamenti e le responsabilità dei singoli deferiti, in ordine al procedimento in esame. Indi, nelle sue conclusioni, il Rappresentante della Procura Federale ha chiesto: a) la sanzione dell’inibizione per sei mesi, a carico del sig. Danza Gaetano Gerardo, in qualità di presidente della società Sporting Team, per aver consentito che venisse presentata all’arbitro della gara Sporting Team / Prater Club Napoli, del 28.04.2013, una distinta non veritiera, al fine di consentire ad una calciatrice, non avente diritto, in quanto squalificata, di prendere parte a tale gara; b) la sanzione della squalifica, per mesi tre, a carico del sig. Sciarappa Giovanni, allenatore, per aver, in occasione della gara Sporting Team / Prater Club Napoli del 28.04.2013, preso parte attiva nella dissimulazione della distinta di gara presentata dalla società Sporting Team all’arbitro, al fine di acconsentire, ad una calciatrice non avente diritto, in quanto in corso di squalifica, di prendere parte all’indicata gara; c) la sanzione dell’inibizione, per mesi tre, a carico del dirigente accompagnatore, sig. Palatella Romano, perché sottoscriveva la distinta ufficiale di gara delle calciatrici partecipanti alla già richiamata gara, con ciò permettendo all’atleta Delli Carri Teresa di prendervi parte, sebbene fosse in corso di squalifica; d) la sanzione della squalifica, per cinque giornate di gara, a carico della calciatrice Delli Carri Teresa, per aver preso parte alla gara Sporting Team / Prater Club Napoli del 28.04.2013, non avendone diritto in quanto in corso di squalifica, sotto l’identità di altra calciatrice; e) euro 750,00 di ammenda, a carico della società Sporting Team, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, per gli illeciti disciplinari ascritti ai tesserati, come innanzi analiticamente descritti. Nel merito, questo Collegio, riunitosi per deliberare, ha ritenuto che, in base al Codice di Giustizia Sportiva, dagli atti documentati acquisiti, sia risultata la responsabilità dei deferiti ed ha valutato, pertanto, che il deferimento disciplinare in esame sia fondato e motivato. Quanto alle commisurazioni delle sanzioni, questo Collegio, preso atto delle richieste della Procura Federale, valutate le circostanze di fatto e di diritto che attengono alla vicenda in esame, nonché tenuti presenti sia la categoria di appartenenza della società deferita, sia le precedenti decisioni per casi analoghi, le ha determinate come di seguito specificato: a) la sanzione dell’inibizione per mesi due, a carico del sig. Danza Gaetano Gerardo, in qualità di presidente della società Sporting Team, con quantificazione ridotta, anche per aver egli lealmente ammesso, all’atto dell’audizione presso questo Collegio, la responsabilità della società, in ragione della sua omessa vigilanza sui propri collaboratori (in occasione della gara in esame, invero, egli non era presente); b) la sanzione della squalifica per mesi tre, a carico del sig. Sciarappa Giovanni, allenatore; c) la sanzione dell’inibizione per mesi tre, a carico del dirigente accompagnatore, sig. Palatella Romano; d) la sanzione della squalifica per tre mesi, a carico della calciatrice Delli Carri Teresa; e) euro 300,00 di ammenda, a carico della società Sporting Team, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva. P.Q.M. DELIBERA in esito del deferimento in esame, di infliggere le seguenti sanzioni: a carico del sig. Danza Gaetano Gerardo, mesi due di inibizione; a carico del sig. Sciarappa Giovanni, la sanzione della squalifica per mesi tre; a carico del sig. Palatella Romano, mesi tre di inibizione; a carico della calciatrice Delli Carri Teresa, la squalifica per mesi tre; a carico della società Sporting Team, euro 300,00 di ammenda.
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COMUNICATO UFFICIALE N° 40 DEL 06/11/2014
DELIBERE DEL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE
N. 158. DEF.TO P.F. – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE, PER VlOLAZlONE DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, A CARICO DEL SIG. DANZA GAETANO GERARDO (PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ SPORTING TEAM): ART. 1, COMMA 1, ED ART. 22, COMMA 6, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DEL SIG. SCIARAPPA GIOVANNI (ALLENATORE DELLA SOCIETÀ SPORTING TEAM): ART. 1, COMMA 1, ED ART. 22, COMMA 6, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DELLA SIG.RA DELLI CARRI TERESA (ATLETA TESSERATA A FAVORE DELLA SOCIETÀ SPORTING TEAM): ART. 1, COMMA 1, ED ART. 22, COMMA 6, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DEL SIG. PALATELLA ROMANO (DIRIGENTE ACCOMPAGNATORE UFFICIALE DELLA SOCIETÀ SPORTING TEAM): ART. 1, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA ED ART. 61, COMMA 1, DELLE N.O.I.F.; A CARICO DELLA SOCIETÀ SPORTING TEAM: ART. 4, COMMA 1 E 2, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA"