COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 40 DEL 06/11/2014 DELIBERE DEL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE N. 159. DEF.TO P.F. – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE, PER VlOLAZlQNE DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, A CARICO DEL SIG. GAROFANO EMILIO (ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ SPORTING GUARDIA): ART. 7, COMMI 1, 2 E 5 DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DEL SIG. NIFO SARRAPOCHIELLO RINO (ALL’EPOCA DEI FATTI DIRETORE SPORTIVO E, NELL’OCCASIONE, DIRIGENTE ACCOMPAGNATORE UFFICIALE DELLA SOCIETÀ SPORTING GUARDIA): ART. 7, COMMI 1, 2 E 5 DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DEL SIG. BORRELLI UMBERTO (ALL’EPOCA DEI FATTI CALCIATORE TESSERATO A FAVORE DELLA DELLA SOCIETÀ SPORTING GUARDIA): ART. 7, COMMI 1, 2, 5 E 6 DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DEL SIG. CLEMENTE MANUEL (ALL’EPOCA DEI FATTI CALCIATORE TESSERATO A FAVORE DELLA SOCIETÀ SPORTING GUARDIA): ART. 7, COMMI 1, 2, 5 E 6 DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DEL SIG. ERRICO DYLAN (ALL’EPOCA DEI FATTI CALCIATORE TESSERATO A FAVORE DELLA SOCIETÀ SPORTING GUARDIA): ART. 7, COMMI 1, 2, 5 E 6 DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DEL SIG. FIORILLO FEDERICO (ALL’EPOCA DEI FATTI CALCIATORE TESSERATO A FAVORE DELLA SOCIETÀ SPORTING GUARDIA): ART. 7, COMMI 1, 2 E 5 DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DEL SIG. COLETTA MAURO (ALL’EPOCA DEI FATTI CALCIATORE TESSERATO A FAVORE DELLA SOCIETÀ SPORTING GUARDIA): ART. 7, COMMI 1, 2 E 5 DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DEL SIG. DE ROSA MARIO (ALL’EPOCA DEI FATTI CALCIATORE TESSERATO A FAVORE DELLA SOCIETÀ SPORTING GUARDIA): ART. 7, COMMI 1, 2 E 5 DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DEL SIG. VALENTE SIMONE (ALL’EPOCA DEI FATTI CALCIATORE TESSERATO A FAVORE DELLA SOCIETÀ SPORTING GUARDIA): ART. 7, COMMI 1, 2 E 5 DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DEL SIG. SANZARI ALESSANDRO (ALL’EPOCA DEI FATTI CALCIATORE TESSERATO A FAVORE DELLA SOCIETÀ SPORTING GUARDIA): ART. 7, COMMI 1, 2, 5 E 6 DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DEL SIG. D’ADDONA ANTONIO (ALL’EPOCA DEI FATTI CALCIATORE TESSERATO A FAVORE DELLA SOCIETÀ SPORTING GUARDIA): ART. 7, COMMI 1, 2, 5 E 6 DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DELLA SOCIETÀ SPORTING GUARDIA: ART. 7, COMMI 2, 3, 4 E 6 ED ART. 4, COMMI 1 E 2 DEL CODICE Dl GIUSTIZIA SPORTIVA

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 40 DEL 06/11/2014 DELIBERE DEL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE N. 159. DEF.TO P.F. – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE, PER VlOLAZlQNE DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, A CARICO DEL SIG. GAROFANO EMILIO (ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ SPORTING GUARDIA): ART. 7, COMMI 1, 2 E 5 DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DEL SIG. NIFO SARRAPOCHIELLO RINO (ALL’EPOCA DEI FATTI DIRETORE SPORTIVO E, NELL’OCCASIONE, DIRIGENTE ACCOMPAGNATORE UFFICIALE DELLA SOCIETÀ SPORTING GUARDIA): ART. 7, COMMI 1, 2 E 5 DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DEL SIG. BORRELLI UMBERTO (ALL’EPOCA DEI FATTI CALCIATORE TESSERATO A FAVORE DELLA DELLA SOCIETÀ SPORTING GUARDIA): ART. 7, COMMI 1, 2, 5 E 6 DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DEL SIG. CLEMENTE MANUEL (ALL’EPOCA DEI FATTI CALCIATORE TESSERATO A FAVORE DELLA SOCIETÀ SPORTING GUARDIA): ART. 7, COMMI 1, 2, 5 E 6 DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DEL SIG. ERRICO DYLAN (ALL’EPOCA DEI FATTI CALCIATORE TESSERATO A FAVORE DELLA SOCIETÀ SPORTING GUARDIA): ART. 7, COMMI 1, 2, 5 E 6 DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DEL SIG. FIORILLO FEDERICO (ALL’EPOCA DEI FATTI CALCIATORE TESSERATO A FAVORE DELLA SOCIETÀ SPORTING GUARDIA): ART. 7, COMMI 1, 2 E 5 DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DEL SIG. COLETTA MAURO (ALL’EPOCA DEI FATTI CALCIATORE TESSERATO A FAVORE DELLA SOCIETÀ SPORTING GUARDIA): ART. 7, COMMI 1, 2 E 5 DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DEL SIG. DE ROSA MARIO (ALL’EPOCA DEI FATTI CALCIATORE TESSERATO A FAVORE DELLA SOCIETÀ SPORTING GUARDIA): ART. 7, COMMI 1, 2 E 5 DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DEL SIG. VALENTE SIMONE (ALL’EPOCA DEI FATTI CALCIATORE TESSERATO A FAVORE DELLA SOCIETÀ SPORTING GUARDIA): ART. 7, COMMI 1, 2 E 5 DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DEL SIG. SANZARI ALESSANDRO (ALL’EPOCA DEI FATTI CALCIATORE TESSERATO A FAVORE DELLA SOCIETÀ SPORTING GUARDIA): ART. 7, COMMI 1, 2, 5 E 6 DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DEL SIG. D’ADDONA ANTONIO (ALL’EPOCA DEI FATTI CALCIATORE TESSERATO A FAVORE DELLA SOCIETÀ SPORTING GUARDIA): ART. 7, COMMI 1, 2, 5 E 6 DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DELLA SOCIETÀ SPORTING GUARDIA: ART. 7, COMMI 2, 3, 4 E 6 ED ART. 4, COMMI 1 E 2 DEL CODICE Dl GIUSTIZIA SPORTIVA Il Tribunale Federale Territoriale, visto l’atto di contestazione del 9 ottobre 2014, che ha fatto seguito all’atto di deferimento del Vice Procuratore Federale, Avv. Marco Squicquero, in data 24 giugno 2014, prot. 7743/757, a carico dei tesserati e della società, di cui all'epigrafe, per le motivazioni in essa indicate; tanto premesso OSSERVA: all’odierna riunione (3.11.2014) è presente la sola Procura Federale, in persona del suo Sostituto, Avv. Alfredo Sorbo, che l'ha rappresentata in udienza. Preliminarmente, questo Collegio dà atto, al rappresentante della Procura Federale, che, in data 3.11.2014, da parte dell’assistente legale dei deferiti in esame, con esclusione dei sigg. De Rosa Mario, Valente Simone, Sanzari Alessandro e D’Addona Antonio, è pervenuta una richiesta di differimento, con allegato certificato medico. Nella stessa data, il sig. Garofano Emilio ha fatto pervenire, a mezzo fax, certificato medico a giustificazione della sua assenza. Sulla base dei cennati documenti, questo Tribunale ha ritenuto di proporre il rinvio a data da destinarsi. Il Rappresentante della Procura Federale, nel prendere atto della circostanza e della conseguenziale proposta, dichiara di condividere il predetto rinvio. Tanto premesso, questo Collegio determina, al fine di consentire ai deferiti di essere presenti al dibattimento, di rinviare la trattazione del procedimento in esame a data da destinarsi. Manda alla Segreteria per la comunicazione della presente ordinanza ai deferiti. Tanto premesso DISPONE il rinvio della trattazione, in ordine al deferimento in epigrafe, a data da destinarsi, previa formale comunicazione ai deferiti.
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