COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 40 DEL 06/11/2014 DELIBERE DEL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE N. 159. DEF.TO P.F. – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE, PER VlOLAZlQNE DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, A CARICO DEL SIG. GAROFANO EMILIO (ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ SPORTING GUARDIA): ART. 7, COMMI 1, 2 E 5 DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DEL SIG. NIFO SARRAPOCHIELLO RINO (ALL’EPOCA DEI FATTI DIRETORE SPORTIVO E, NELL’OCCASIONE, DIRIGENTE ACCOMPAGNATORE UFFICIALE DELLA SOCIETÀ SPORTING GUARDIA): ART. 7, COMMI 1, 2 E 5 DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DEL SIG. BORRELLI UMBERTO (ALL’EPOCA DEI FATTI CALCIATORE TESSERATO A FAVORE DELLA DELLA SOCIETÀ SPORTING GUARDIA): ART. 7, COMMI 1, 2, 5 E 6 DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DEL SIG. CLEMENTE MANUEL (ALL’EPOCA DEI FATTI CALCIATORE TESSERATO A FAVORE DELLA SOCIETÀ SPORTING GUARDIA): ART. 7, COMMI 1, 2, 5 E 6 DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DEL SIG. ERRICO DYLAN (ALL’EPOCA DEI FATTI CALCIATORE TESSERATO A FAVORE DELLA SOCIETÀ SPORTING GUARDIA): ART. 7, COMMI 1, 2, 5 E 6 DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DEL SIG. FIORILLO FEDERICO (ALL’EPOCA DEI FATTI CALCIATORE TESSERATO A FAVORE DELLA SOCIETÀ SPORTING GUARDIA): ART. 7, COMMI 1, 2 E 5 DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DEL SIG. COLETTA MAURO (ALL’EPOCA DEI FATTI CALCIATORE TESSERATO A FAVORE DELLA SOCIETÀ SPORTING GUARDIA): ART. 7, COMMI 1, 2 E 5 DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DEL SIG. DE ROSA MARIO (ALL’EPOCA DEI FATTI CALCIATORE TESSERATO A FAVORE DELLA SOCIETÀ SPORTING GUARDIA): ART. 7, COMMI 1, 2 E 5 DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DEL SIG. VALENTE SIMONE (ALL’EPOCA DEI FATTI CALCIATORE TESSERATO A FAVORE DELLA SOCIETÀ SPORTING GUARDIA): ART. 7, COMMI 1, 2 E 5 DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DEL SIG. SANZARI ALESSANDRO (ALL’EPOCA DEI FATTI CALCIATORE TESSERATO A FAVORE DELLA SOCIETÀ SPORTING GUARDIA): ART. 7, COMMI 1, 2, 5 E 6 DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DEL SIG. D’ADDONA ANTONIO (ALL’EPOCA DEI FATTI CALCIATORE TESSERATO A FAVORE DELLA SOCIETÀ SPORTING GUARDIA): ART. 7, COMMI 1, 2, 5 E 6 DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DELLA SOCIETÀ SPORTING GUARDIA: ART. 7, COMMI 2, 3, 4 E 6 ED ART. 4, COMMI 1 E 2 DEL CODICE Dl GIUSTIZIA SPORTIVA
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