COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 40 DEL 06/11/2014 DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE – RECLAMO CLUB PONTE 98 – GARA CLUB PONTE 98 / SPORTING GUARDIA DELL’11.10.2014 – PROMOZIONE

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 40 DEL 06/11/2014 DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE – RECLAMO CLUB PONTE 98 – GARA CLUB PONTE 98 / SPORTING GUARDIA DELL’11.10.2014 – PROMOZIONE La Corte Sportiva di Appello Territoriale, visti gli atti ufficiali, sentita, nella persona del suo assistente legale, la società, che aveva presentato regolare richiesta di audizione; ascoltato l’arbitro a chiarimenti; letto il reclamo, osserva: con decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale del C.R. Campania, n. 29 del 16 ottobre 2014, il Giudice Sportivo Territoriale ha inflitto la squalifica, per otto gare, a carico del calciatore sig. Zotti Luca, perché, “dopo essere stato espulso per doppia ammonizione, spintonava più volte l’arbitro, ingiuriandolo e minacciandolo”. La reclamante, rappresentata in udienza dal proprio assistente legale (il quale ha depositato, presso questo Collegio, sia una specifica documentazione, sia la giurisprudenza per casi analoghi), ha affermato che il proprio tesserato non avrebbe spinto consapevolmente l’arbitro, ma, nella concitazione e confusione determinatasi al momento della sua espulsione, nel mentre altri calciatori si trovavano intorno al direttore di gara, sarebbe stato involontariamente spinto addosso a quest’ultimo, senza alcuna conseguenza a suo danno. L’arbitro, sentito nell’odierna riunione, ha sostanzialmente confermato quanto scritto nel rapporto di gara, nel quale si legge che, dopo l’espulsione, il calciatore “mi spintonava più volte, dandomi anche del bastardo, e mi minacciava”. Questo Collegio, in ordine al rapporto arbitrale di gara, deve ribadire il principio, consolidato nell’ambito della giurisprudenza calcistica, secondo il quale esso configuri fonte privilegiata di prova, con la conseguenza che non può darsi accesso alla tesi dell’involontarietà e della casualità degli spintoni, in relazione alla quale, anzi, l’arbitro, all’atto dell’audizione presso questo Collegio, ha confermato la volontarietà dei gesti e del comportamento del calciatore in esame. Peraltro, ad avviso di questo Collegio, sotto il profilo della valutazione globale della vicenda sottoposta al giudizio, valutate tutte le circostanze, di fatto e di diritto, come innanzi enunciate, in applicazione del principio dell’adeguatezza e della proporzionalità, la sanzione deve essere ridotta alla squalifica per sei giornate di gara. P.Q.M. DELIBERA in accoglimento parziale del reclamo proposto dalla società Club Ponte 98, di ridurre a sei giornate di gara l’impugnata squalifica a carico del calciatore, sig. Zotti Luca; nulla dispone in ordine alla tassa reclamo, non versata.
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