COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 43 DEL 13/11/2014 DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE 06. DELIBERA C.S.A.T. – RECLAMO GREGORIANA – GARA GREGORIANA / CONTURSI TERME 1929 DEL 19.10.2014 – 1^ CAT.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 43 DEL 13/11/2014 DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE 06. DELIBERA C.S.A.T. – RECLAMO GREGORIANA – GARA GREGORIANA / CONTURSI TERME 1929 DEL 19.10.2014 – 1^ CAT. La Corte Sportiva di Appello Territoriale; visti gli atti ufficiali; ascoltato, nella riunione del 3 novembre 2014, il direttore di gara, con l’assistenza del Rappresentante del Comitato Regionale Arbitri; letto il reclamo, osserva: con decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale del C.R. Campania n. 32 del 23 ottobre 2014, il Giudice Sportivo Territoriale ha inflitto: a) alla reclamante, l’ammenda di euro 120,00 perché “persona estranea, qualificatasi presidente della squadra ospitante, a fine gara, entrava nello spogliatoio arbitrale ed ingiuriava e minacciava l’arbitro”; b) ha inflitto al calciatore Paglia Arcangelo, tesserato per la reclamante, la squalifica per quattro gare ufficiali, perché, “in reazione ad un’offesa subita da parte di un calciatore della squadra avversaria, lo colpiva con schiaffi, calci e pugni”; c) ha inflitto al calciatore Viggiano Rocco, tesserato per la reclamante, la squalifica per quattro gare ufficiali, perché “colpiva con schiaffi, calci e pugni un calciatore della squadra avversaria”. Avverso tali decisioni, ha proposto reclamo la società Gregoriana. Preliminarmente, il reclamo va dichiarato inammissibile, in relazione all’impugnazione dell’ammenda, a norma dell’art. 45 del Codice di Giustizia Sportiva, comma 3, lettera d), trattandosi di gara del Campionato Regionale di Prima categoria. Per quanto attiene alle impugnazioni delle squalifiche, la reclamante ha negato che il calciatore Paglia Arcangelo abbia aggredito un avversario, ma, anzi, dallo stesso sarebbe stato colpito con un violento pugno, senza averlo provocato né fisicamente, né verbalmente; nega, altresì, che il sig. Viggiano Rocco sia venuto alle mani con un altro antagonista avversario. Il direttore di gara, per contro, anche in sede di audizione presso questo Collegio, ha con precisione descritto la dinamica dei fatti: al 20’ del secondo tempo, il sig. Paglia Arcangelo (calciatore Gregoriana) ha offeso verbalmente il sig. Bonavoglia Lorenzo (calciatore Contursi Terme 1929), il quale l’ha aggredito fisicamente, subendone analoga reazione; mentre i due litigavano, si avvicinavano ad essi i calciatori di entrambe le squadre per separarli, ma, tra questi, il sig. Viggiano (Gregoriana) e il sig. Cernera (Contursi Terme 1929) venivano alle mani ed erano separati soltanto dai compagni. Pertanto, in relazione alle squalifiche, questo Collegio, apparendo adeguate le sanzioni applicate dal Giudice di Prime cure, ritiene di dover respingere il reclamo, considerato che il rapporto (con l’allegato supplemento) e la testimonianza dell’arbitro configurano, come da consolidata giurisprudenza sportiva, fonte privilegiata di prova, con la conseguenza che essi non possono essere disattesi, anche tenuto conto che il reclamo non ha prodotto alcuna dimostrazione, né alcun elemento probatorio, idonei a confutare quanto refertato dal direttore di gara. P.Q.M. DELIBERA di rigettare il reclamo proposto dalla società Gregoriana, in parte inammissibile ed in parte infondato; dispone addebitarsi la tassa reclamo, non versata, sul conto della società reclamante.
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