COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 43 DEL 13/11/2014 DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE 07. DELIBERA C.S.A.T. – RECLAMO CONTURSI TERME 1929 – GARA GREGORIANA / CONTURSI TERME 1929 DEL 19.10.2014 – 1^ CAT.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 43 DEL 13/11/2014 DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE 07. DELIBERA C.S.A.T. – RECLAMO CONTURSI TERME 1929 – GARA GREGORIANA / CONTURSI TERME 1929 DEL 19.10.2014 – 1^ CAT. La Corte Sportiva di Appello Territoriale; visti gli atti ufficiali; ascoltato, nella riunione del 3 Novembre 2014, il direttore di gara con l’assistenza del Rappresentante del Comitato Regionale Arbitri; letto il reclamo, osserva: con decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale del C.R. Campania n. 32 del 23 ottobre 2014, il Giudice Sportivo Territoriale ha inflitto: a) al calciatore Bonavoglia Lorenzo, tesserato per la reclamante, la squalifica per quattro gare ufficiali, perché “colpiva con schiaffi, calci e pugni un calciatore della squadra avversaria”; b) ha inflitto al calciatore Cernera Domenico, tesserato per la reclamante, la squalifica per quattro gare ufficiali, perché “colpiva con schiaffi, calci e pugni un calciatore della squadra avversaria”. Avverso tali statuizioni ha proposto reclamo la Società Contursi Terme. La reclamante ha sostenuto che il calciatore Bonavoglia Lorenzo non abbia offeso, né provocato, né aggredito, un avversario, avendogli messo soltanto una mano sul viso per allontanarlo, dopo essere stato più volte spintonato; ha negato, altresì, che il sig. Cernera Domenico sia venuto alle mani con un altro antagonista avversario. Il direttore di gara, per contro, anche in sede di audizione presso questo Collegio, ha con precisione descritto la dinamica dei fatti: al 20’ del secondo tempo, il sig. Paglia (calciatore società Gregoriana) ha offeso verbalmente il sig. Bonavoglia (calciatore società Contursi Terme 1929), il quale l’ha aggredito fisicamente, subendone analoga reazione; mentre i due litigavano, si avvicinavano ad essi i calciatori di entrambe le squadre per separarli, ma, tra questi, il sig. Viggiano (Gregoriana) e il sig. Cernera (Contursi Terme 1929) venivano alle mani ed erano separati soltanto dai compagni. Pertanto, questo Collegio, apparendo adeguate le sanzioni applicate dal Giudice Sportivo Territoriale, ritiene di dover respingere il reclamo, considerato che il rapporto (con l’allegato supplemento) e la testimonianza dell’arbitro costituiscono fonte privilegiata di prova, con la conseguenza che essi non possono essere disattesi, anche tenuto conto che il reclamo non ha prodotto alcuna dimostrazione, né alcun elemento probatorio, idonei a confutare quanto refertato dal direttore di gara. P.Q.M. DELIBERA di rigettare il reclamo proposto dalla società Contursi Terme 1929; dispone addebitarsi la tassa reclamo, non versata, sul conto della società reclamante.
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