COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 47 DEL 20/11/2014 DELIBERE DEL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE N. 160. DEF.TO P.F. – DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE FEDERALE, PER VlOLAZlONE DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, A CARICO DEL SIG. SARNATARO GIUSEPPE (ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ VIRTUS PORTICI, OGGI PORTICI 1906): ART. 1, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA ED ART. 43, COMMI 1, 2 E 3, N.O.I.F.; A CARICO DEL SIG. PIERMATTEO ALESSIO (ALL’EPOCA DEI FATTI, CALCIATORE TESSERATO A FAVORE DELLA SOCIETÀ VIRTUS PORTICI, OGGI PORTICI 1906): ART. 1, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA ED ART. 43, COMMI 1, 2 E 3, N.O.I.F.; A CARICO DEL SIG. NATALE MARCO (ALL’EPOCA DEI FATTI, CALCIATORE TESSERATO A FAVORE DELLA SOCIETÀ VIRTUS PORTICI, OGGI PORTICI 1906): ART. 1, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA ED ART. 43, COMMI 1, 2 E 3, N.O.I.F.; A CARICO DEL SIG. GHEZZI MARIO (ALL’EPOCA DEI FATTI, CALCIATORE TESSERATO A FAVORE DELLA SOCIETÀ VIRTUS PORTICI, OGGI PORTICI 1906): ART. 1, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA ED ART. 43, COMMI 1, 2 E 3, N.O.I.F.; A CARICO DEL SIG. LEOPALDI LUCIO (ALL’EPOCA DEI FATTI, CALCIATORE TESSERATO A FAVORE DELLA SOCIETÀ VIRTUS PORTICI, OGGI PORTICI 1906): ART. 1, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA ED ART. 43, COMMI 1, 2 E 3, N.O.I.F.; A CARICO DELLA SOCIETÀ VIRTUS PORTICI, OGGI PORTICI 1906: ART. 4, COMMI 1 E 2, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA ED ART. 43, COMMA 5, N.O.I.F.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 47 DEL 20/11/2014 DELIBERE DEL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE N. 160. DEF.TO P.F. – DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE FEDERALE, PER VlOLAZlONE DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, A CARICO DEL SIG. SARNATARO GIUSEPPE (ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ VIRTUS PORTICI, OGGI PORTICI 1906): ART. 1, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA ED ART. 43, COMMI 1, 2 E 3, N.O.I.F.; A CARICO DEL SIG. PIERMATTEO ALESSIO (ALL’EPOCA DEI FATTI, CALCIATORE TESSERATO A FAVORE DELLA SOCIETÀ VIRTUS PORTICI, OGGI PORTICI 1906): ART. 1, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA ED ART. 43, COMMI 1, 2 E 3, N.O.I.F.; A CARICO DEL SIG. NATALE MARCO (ALL’EPOCA DEI FATTI, CALCIATORE TESSERATO A FAVORE DELLA SOCIETÀ VIRTUS PORTICI, OGGI PORTICI 1906): ART. 1, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA ED ART. 43, COMMI 1, 2 E 3, N.O.I.F.; A CARICO DEL SIG. GHEZZI MARIO (ALL’EPOCA DEI FATTI, CALCIATORE TESSERATO A FAVORE DELLA SOCIETÀ VIRTUS PORTICI, OGGI PORTICI 1906): ART. 1, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA ED ART. 43, COMMI 1, 2 E 3, N.O.I.F.; A CARICO DEL SIG. LEOPALDI LUCIO (ALL’EPOCA DEI FATTI, CALCIATORE TESSERATO A FAVORE DELLA SOCIETÀ VIRTUS PORTICI, OGGI PORTICI 1906): ART. 1, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA ED ART. 43, COMMI 1, 2 E 3, N.O.I.F.; A CARICO DELLA SOCIETÀ VIRTUS PORTICI, OGGI PORTICI 1906: ART. 4, COMMI 1 E 2, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA ED ART. 43, COMMA 5, N.O.I.F. Il Tribunale Federale Territoriale, visto l’atto di contestazione dell’allora Commissione Disciplinare Territoriale, dell’8 aprile 2013, che ha fatto seguito all’atto di deferimento, attivato a seguito di iniziativa dell’allora Presidente Federale, Dott. Giancarlo Abete, su richiesta dei genitori dei calciatori minorenni Alessio Piermatteo, Mario Ghezzi e Marco Natale, in data 31 gennaio 2012, prot. 11.959 – 1480 pf, a carico dei tesserati e della società, di cui all'epigrafe, per le motivazioni in essa indicate; tanto premesso OSSERVA: in via preliminare, deve essere richiamato il dispositivo n. 11.1257 del 6 maggio 2013, con il quale il Presidente Federale ha delegato la Procura Federale, nella persona del Procuratore Federale o altro soggetto dallo stesso indicato, a svolgere le funzioni requirenti innanzi all’allora Commissione Disciplinare Territoriale, per la trattazione in esame. Alla riunione della trattazione (27.05.2013) sono risultati presenti: la Procura Federale, in persona del suo Sostituto, Avv. Alfredo Sorbo, che l'ha rappresentata in udienza; il sig. Sarnataro Giuseppe, in proprio, nonché in nome e per conto della società deferita Portici 1906 (già Virtus Portici), quale presidente e rappresentante legale della medesima società; il sig. Ghezzi Raffaele, esercente la potestà genitoriale del minore Ghezzi Mario; il sig. Natale Pasquale, esercente la potestà genitoriale del minore Natale Marco; infine, il sig. Piermatteo Claudio, esercente la potestà genitoriale del minore Piermatteo Alessio, con delega in atti ai sigg. Ghezzi Raffaele e Natale Pasquale. Il Rappresentante della Procura Federale, nel prendere atto dell’assenza del deferito, sig. Leopaldi Lucio, calciatore, benché ritualmente convocato (con le relative raccomandate postali regolarmente notificate), ha descritto sinteticamente i comportamenti e le responsabilità dei singoli deferiti, in ordine al procedimento in esame. Indi, nelle sue conclusioni, il Rappresentante della Procura Federale ha chiesto: a) la sanzione dell’inibizione per sei mesi, a carico del presidente, sig. Sarnataro Giuseppe, per essersi reso responsabile, nella stagione sportiva 2010/2011, della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, per aver sottoscritto e dichiarato falsamente, sotto la propria responsabilità, in calce ai moduli di tesseramento dei calciatori Piermatteo Alessio (classe 1996), Natale Marco (classe 1998), Ghezzi Mario (classe 1997) e Leopaldi Lucio (classe 1996), ovvero avallato falsamente, che essi fossero in possesso del certificato di idoneità alla pratica sportiva, consentendo, pertanto, la partecipazione degli stessi all’attività sportiva, in posizione irregolare (incolpazione ascrivibile sino al 3.12.2010); b) la sanzione dell’ammonizione semplice, a carico dei calciatori, Piermatteo Alessio, Natale Marco, Ghezzi Mario e Leopaldi Lucio, per essersi resi responsabili della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, in quanto inadempienti all’obbligo delle visite mediche, finalizzate all’accertamento della loro idoneità all’attività agonistica inerente alla stagione sportiva 2010/2011 e per avere, conseguentemente, partecipato a gare ufficiali in assenza della richiamata certificazione; c) euro 1.000,00 di ammenda, a carico della società Portici 1906 (già Virtus Portici), per responsabilità diretta ed oggettiva. Nel merito, questo Collegio, riunitosi per deliberare, ha ritenuto che, in base al Codice di Giustizia Sportiva, dagli atti documentati acquisiti (peraltro incontestabili), sia risultata la responsabilità dei deferiti ed ha valutato, pertanto, che il deferimento disciplinare in esame sia fondato e motivato. Quanto alla commisurazione delle sanzioni, questo Collegio, preso atto delle richieste della Procura Federale e valutate le circostanze, di fatto e di diritto, che attengono alla vicenda in esame, nonché tenuti presenti sia la categoria di appartenenza della società deferita, sia la singolarità della vicenda in esame, le ha determinate come di seguito specificato: a carico del presidente, sig. Sarnataro Giuseppe, mesi tre di inibizione; a carico dei calciatori, Piermatteo Alessio, Natale Marco, Ghezzi Mario e Leopaldi Lucio, l’ammonizione semplice; a carico della società Portici 1906, l’ammenda di euro 500,00. P.Q.M. DELIBERA in esito del deferimento in esame, di infliggere le seguenti sanzioni: a carico del presidente, sig. Sarnataro Giuseppe, mesi tre di inibizione; a carico dei calciatori, Piermatteo Alessio, Natale Marco, Ghezzi Marioe Leopaldi Lucio, l’ammonizione semplice; a carico della società Portici 1906, l’ammenda di euro 500,00. N.
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