COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 47 DEL 20/11/2014 DELIBERE DEL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE N. 162. DEF.TO P.F. – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE, PER VlOLAZlONE DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, A CARICO DEL SIG. MUSTO ANTONIO (ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ VILLA LITERNO): ART. 1, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA ED ART. 38, COMMA 1, N.O.I.F.; A CARICO DEL SIG. DELLE CAVE GIOVANNI (ALL’EPOCA DEI FATTI, PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ ATLETICO CASALNUOVO): ART. 1, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA ED ART. 38, COMMA 1, N.O.I.F.; A CARICO DELLE SOCIETÀ VILLA LITERNO ED ATLETICO CASALNUOVO: ART. 4, COMMI 1 E 2, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 47 DEL 20/11/2014 DELIBERE DEL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE N. 162. DEF.TO P.F. – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE, PER VlOLAZlONE DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, A CARICO DEL SIG. MUSTO ANTONIO (ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ VILLA LITERNO): ART. 1, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA ED ART. 38, COMMA 1, N.O.I.F.; A CARICO DEL SIG. DELLE CAVE GIOVANNI (ALL’EPOCA DEI FATTI, PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ ATLETICO CASALNUOVO): ART. 1, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA ED ART. 38, COMMA 1, N.O.I.F.; A CARICO DELLE SOCIETÀ VILLA LITERNO ED ATLETICO CASALNUOVO: ART. 4, COMMI 1 E 2, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA Il Tribunale Federale Territoriale, visto l’atto di contestazione dell’allora Commissione Disciplinare Territoriale, del 23 luglio 2013, che ha fatto seguito all’atto di deferimento del Vice Procuratore Federale, Avv. Salvatore Sciacchitano, in data 26 ottobre 2012, prot. 2401/1479, a carico dei tesserati e delle società, di cui all'epigrafe, per le motivazioni in essa indicate; tanto premesso OSSERVA: alla riunione della trattazione (4.11.2013) è risultata presente la sola Procura Federale, in persona del suo Sostituto, Avv. Alfredo Sorbo, che l'ha rappresentata in udienza. Il Rappresentante della Procura Federale, nel prendere atto dell’assenza dei deferiti, benché ritualmente convocati (con le relative raccomandate postali regolarmente notificate), ha descritto sinteticamente i comportamenti e le responsabilità dei singoli deferiti, in ordine al procedimento in esame. Indi, nelle sue conclusioni, il Rappresentante della Procura Federale ha chiesto: a) la sanzione dell’inibizione per due mesi, a carico del sig. Musto Antonio, all’epoca dei fatti presidente della società Villa Literno, per essersi reso responsabile della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, per aver consentito, al sig. Sanchez Carlo, tecnico abilitato, di svolgere attività di allenatore in occasione della gara Villa Literno / Nizzola 2010 del 20 novembre 2010, valevole per il Campionato Regionale di Prima Categoria, pur non essendo in costanza di tesseramento con la società Villa Literno; b) la sanzione dell’inibizione per tre mesi, a carico del sig. Delle Cave Giovanni, all’epoca dei fatti presidente della società Atletico Casalnuovo, per essersi reso responsabile della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, per avere consentito al sig. Sanchez Carlo, tecnico abilitato, di svolgere attività di allenatore, non in costanza di tesseramento con la società Atletico Casalnuovo, incolpazione riferibile al periodo dal 27.11.2010 al 7.02.2011, data di perfezionamento del suo vincolo con la suindicata società; c) euro 500,00 di ammenda a carico delle società Villa Literno ed Atletico Casalnuovo, per responsabilità diretta ed oggettiva. Nel merito, questo Collegio, riunitosi per deliberare, ha ritenuto che, in base al Codice di Giustizia Sportiva, dagli atti documentati acquisiti (peraltro incontestabili), sia risultata la responsabilità dei deferiti ed ha valutato, pertanto, che il deferimento disciplinare in esame sia fondato e motivato. Quanto alla commisurazione delle sanzioni, questo Collegio, preso atto delle richieste della Procura Federale e valutate le circostanze, di fatto e di diritto, che attengono alla vicenda in esame, nonché tenuti presenti sia le rispettive categorie di appartenenza delle società deferite, sia le precedenti decisioni per casi analoghi, sia i brevi periodi di riferimento, le ha determinate come di seguito specificato: a carico del sig. Musto Antonio, all’epoca dei fatti presidente della società Villa Literno, mesi uno di inibizione; a carico del sig. Delle Cave Giovanni, all’epoca dei fatti presidente della società Atletico Casalnuovo, mesi tre di inibizione, che, in quanto egli è dimissionario, decorreranno dall’eventuale nuovo censimento a favore di altra società e/o della medesima società, in quanto dimissionario; a carico della società Villa Literno, l’ammenda di euro 150,00; a carico dell’Atletico Casalnuovo, l’ammenda di euro 300,00. P.Q.M. DELIBERA in esito del deferimento in esame, di infliggere le seguenti sanzioni: a carico del sig. Musto Antonio, mesi uno di inibizione; a carico del sig. Delle Cave Giovanni, mesi tre di inibizione, con decorrenza dall’eventuale nuovo tesseramento a favore di altra società e/o della medesima società; a carico della società Villa Literno, l’ammenda di euro 150,00; a carico della società Atletico Casalnuovo, l’ammenda di euro 300,00.
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