COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 47 DEL 20/11/2014 DELIBERE DEL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE N. 163. DEF.TO P.F. – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE, PER VlOLAZlONE DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, A CARICO DEL SIG. ANNUNZIATA FRANCESCO (ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ ATLTICO VESUVIO, OGGI A.V. HERCULANEUM 1924): ART. 1, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA ED ARTT. 62 E 66 N.O.I.F.; A CARICO DEL SIG. FIELE ANTONIO (ALL’EPOCA DEI FATTI DIRIGENTE ACCOMPAGNATORE UFFICIALE DELLA SOCIETÀ ATLETICO VESUVIO, OGGI A.V. HERCULANEUM 1924): ART. 1, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA ED ARTT. 62 E 66 N.O.I.F.; A CARICO DELLA SOCIETÀ ALETICO VESUVIO (OGGI A.V. HERCULANEUM 1924): ART. 4, COMMI 1 E 2, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 47 DEL 20/11/2014 DELIBERE DEL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE N. 163. DEF.TO P.F. – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE, PER VlOLAZlONE DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, A CARICO DEL SIG. ANNUNZIATA FRANCESCO (ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ ATLTICO VESUVIO, OGGI A.V. HERCULANEUM 1924): ART. 1, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA ED ARTT. 62 E 66 N.O.I.F.; A CARICO DEL SIG. FIELE ANTONIO (ALL’EPOCA DEI FATTI DIRIGENTE ACCOMPAGNATORE UFFICIALE DELLA SOCIETÀ ATLETICO VESUVIO, OGGI A.V. HERCULANEUM 1924): ART. 1, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA ED ARTT. 62 E 66 N.O.I.F.; A CARICO DELLA SOCIETÀ ALETICO VESUVIO (OGGI A.V. HERCULANEUM 1924): ART. 4, COMMI 1 E 2, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA Il Tribunale Federale Territoriale, visto l’atto di contestazione del 9 ottobre 2014, che ha fatto seguito all’atto di deferimento del Vice Procuratore Federale, Avv. Giorgio Ricciardi, in data 10 giugno 2014, prot. 7359/714, a carico dei tesserati e della società, di cui all'epigrafe, per le motivazioni in essa indicate; tanto premesso OSSERVA: alla riunione della trattazione (3.11.2014) è risultata presente la sola Procura Federale, in persona del suo Sostituto, Avv. Alfredo Sorbo, che l'ha rappresentata in udienza. Il Rappresentante della Procura Federale, nel prendere atto dell’assenza dei deferiti, benché ritualmente convocati (con le relative raccomandate postali regolarmente notificate), ha descritto sinteticamente i comportamenti e le responsabilità dei singoli deferiti, in ordine al procedimento in esame. Indi, nelle sue conclusioni, il Rappresentante della Procura Federale ha chiesto: a) la sanzione dell’inibizione per nove mesi, a carico del sig. Annunziata Francesco, all’epoca dei fatti, in qualità di presidente della società Atletico Vesuvio (ora A.V. Herculaneum 1924), per avere la società da lui rappresentata (in violazione dei principi di lealtà, probità e correttezza sportiva, che devono sovraintendere all’agire proprio di ciascun soggetto in ambito federale, nonché della vigente normativa in tema di tutela dell’ordine pubblico in occasione delle gare, non esclusa la disciplina delle persone ammesse nel recinto di giuoco) tenuto, in occasione della gara Atletico Vesuvio / Puteolana 1909, disputata in data 22.03.2014 e valevole per il Campionato Regionale Campania, Categoria Allievi – Fascia B, stagione sportiva 2013/2014, una condotta omissiva e negligente, al punto da aver reso possibile o, quantomeno, non impedito l’occasionarsi dell’episodio accaduto nella fase antecedente l’inizio del sopradetto incontro; b) la sanzione dell’inibizione per mesi sei, a carico del sig. Fiele Antonio, in qualità di dirigente accompagnatore ufficiale della società Atletico Vesuvio, per la stessa motivazione e nella medesima circostanza, di cui al sig. Annunziata Francesco; c) euro 600,00 di ammenda, a carico delle società Atletico Vesuvio (oggi A.V. Herculaneum 1924), a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, per le violazioni ascritte al proprio presidente e dirigente accompagnatore ufficiale. Nel merito, questo Collegio, riunitosi per deliberare, ha ritenuto che, in base al Codice di Giustizia Sportiva, dagli atti documentati acquisiti, sia risultata la responsabilità dei deferiti ed ha valutato, pertanto, che il deferimento disciplinare in esame sia fondato e motivato. Quanto alle commisurazioni delle sanzioni, questo Collegio, preso atto delle richieste della Procura Federale, valutate le circostanze di fatto e di diritto che attengono alla vicenda in esame, nonché tenuta presente la categoria di appartenenza della società deferita (Eccellenza per la prima squadra; Allievi per la squadra di riferimento della vicenda in esame), le ha determinate come di seguito specificato: a) la sanzione dell’inibizione per mesi tre, a carico del sig. Annunziata Francesco, in qualità di presidente della società Atletico Vesuvio (oggi A.V. Herculaneum), non presente in occasione dell’episodio; b) la sanzione della squalifica per mesi tre, con decorrenza da un suo eventuale tesseramento a favore di una qualsivoglia società, a carico del sig. Fiele Antonio, in qualità di dirigente accompagnatore della società Atletico Vesuvio (oggi A.V. Herculaneum), in quanto, all’epoca dei fatti, minorenne e, tra l’altro, tesserato, in qualità di calciatore, a favore di altra società; c) euro 400,00 di ammenda, a carico della società Atletico Vesuvio (oggi A.V. Herculaneum 1924), a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, in considerazione dell’obiettiva gravità dell’episodio. P.Q.M. DELIBERA in esito del deferimento in esame, di infliggere le seguenti sanzioni: a carico del sig. Annunziata Francesco, presidente della società Atletico Vesuvio (oggi A.V. Herculaneum 1924), mesi tre di inibizione; a carico del sig. Fiele Antonio, la sanzione della qualifica per mesi tre, con decorrenza da un suo eventuale nuovo tesseramento; a carico delle società Atletico Veusvio (oggi A.V. Herculaneum 1924), euro 400,00 di ammenda.
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