COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 47 DEL 20/11/2014 DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE 174. DELIBERA C.S.A.T. – RECLAMO ALTAVILLA SILENTINA CALCIO 2012 – GARA AVERSANA SAN DIEGO B / ALTAVILLA SILENTINA CALCIO 2012 DELL’8.03.2014 – 3^ CAT. – DELEGAZIONE PROVINCIALE SALERNO

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 47 DEL 20/11/2014 DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE 174. DELIBERA C.S.A.T. – RECLAMO ALTAVILLA SILENTINA CALCIO 2012 – GARA AVERSANA SAN DIEGO B / ALTAVILLA SILENTINA CALCIO 2012 DELL’8.03.2014 – 3^ CAT. – DELEGAZIONE PROVINCIALE SALERNO La Corte Sportiva di Appello Territoriale (già Commissione Disciplinare Territoriale), visti gli atti ufficiali, sentito, in terza convocazione, l’arbitro; letto il reclamo, osserva: con decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale della Delegazione Provinciale di Salerno, n. 36 del 13.03.2014, il Giudice Sportivo Territoriale ha inflitto la squalifica fino all’11.03.2016 a carico del calciatore Federico Fausto, perché, “a fine gara rincorreva il direttore di gara e, avvicinatosi allo stesso, lo colpiva alla nuca e sull'orecchio destro con un forte e violento schiaffo, procurandogli un forte dolore e stordimento”. La reclamante, nel proprio atto di impugnazione, sostiene che il sig. Federico è innocente, in quanto sarebbe stato il sig. Basualdo Mauricio, n. 18 della medesima società reclamante, a colpire, con uno schiaffo alla nuca, l’arbitro; precisa che lo stesso sig. Basualdo, reo confesso, si è anche scusato con l’arbitro, accompagnato innanzi a quest’ultimo dal proprio capitano. Afferma, anche, che il sig. Federico Fausto sarebbe stato tra le quattro persone (un dirigente e tre calciatori) fermatisi a parlare con l’arbitro subito dopo il triplice fischio finale. L’arbitro, per contro, sentito nella riunione odierna, presso questa Corte Sportiva di Appello, confermando quanto già scritto nel rapporto di gara, ha ribadito che il responsabile sia stato il calciatore n. 2, sig. Federico Fausto, ammettendo, peraltro, di non aver visto alcun tesserato rincorrerlo e di non aver visto l’autore dello schiaffo, in quanto colpito alla nuca da una persona posizionata alle sue spalle. Ha confermato che il sig. Basualdo, a fine gara, si sia assunta la responsabilità del fatto e si sia anche scusato. Ha dichiarato, altresì: a) che, tra le persone (tre o quattro, non ricordandone esattamente il numero), con le quali si era soffermato a parlare, subito dopo il fischio finale, certamente non vi era il sig. Federico Fausto; b) che, subito dopo aver subito lo schiaffo alla nuca, nell’alzare la testa, ha visto quest’ultimo (ancora in divisa di giuoco e con la maglia n. 2) correre verso lo spogliatoio, provenendo dalla zona in cui si erano fermati lo stesso arbitro ed i tesserati della società Altavilla Silentina Calcio 2012. Il Collegio si è formato il convincimento che il direttore di gara, anche se non ha effettivamente visto l’autore dello schiaffo, abbia ricostruito la dinamica dei fatti ed individuato il responsabile del riprovevole gesto, nonostante l’obiettiva confusione tra le sue varie dichiarazioni. A sostegno di tale conclusione, si rileva che l’arbitro: a) ha smentito che il calciatore, che indossava la maglia n. 2, Federico Fausto, si sia fermato a parlare con lui insieme con altri tesserati della propria squadra; b) ha visto il n. 2 Federico Fausto (e non altri) correre ed allontanarsi dalla zona del campo in cui si era fermato lo stesso direttore di gara. Pertanto, non appare convincente la ricostruzione dei fatti operata dalla reclamante. Peraltro, in conformità al principio di adeguatezza e proporzionalità, al comportamento oggetto di reclamo va applicata, quale sanzione congrua, la squalifica, a carico del calciatore Federico Fausto, con riduzione al 31 maggio 2015. P.Q.M. DELIBERA in accoglimento parziale del reclamo proposto dalla società Altavilla Silentina Calcio 2012, di ridurre al 31 maggio 2015 l’impugnata squalifica a carico del calciatore, sig. Federico Fausto; nulla dispone in ordine alla tassa reclamo, non versata.
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