COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 47 DEL 20/11/2014 DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE 09. DELIBERA C.S.A.T. – RECLAMO MANZONI CALCIO – GARA QUARTO S.R.L. / MANZONI CALCIO DEL 20.10.2014 – ATT. MISTA

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 47 DEL 20/11/2014 DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE 09. DELIBERA C.S.A.T. – RECLAMO MANZONI CALCIO – GARA QUARTO S.R.L. / MANZONI CALCIO DEL 20.10.2014 – ATT. MISTA La Corte Sportiva di Appello Territoriale, visti gli atti ufficiali, sentita nella riunione del 3.11.2014, nella persona del suo rappresentante legale, la società, che aveva presentato regolare richiesta di audizione; ascoltato, nella riunione del 3.11.2014, con l’assistenza del Rappresentante del Comitato Regionale Arbitri, l’arbitro a chiarimenti; letto il reclamo, osserva: con decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale del C.R. Campania, n. 32 del 23 ottobre 2014, il Giudice Sportivo Territoriale ha inflitto per rinuncia, a carico della reclamante, la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0-3 acquisito sul campo, un punto di penalizzazione, nonché l’ammenda di euro 150.00. Invero, dall’istruttoria esperita e dall’audizione del direttore di gara, è emerso che, effettivamente, l’arbitro ha sospeso definitivamente la gara a seguito dell’abbandono del terreno di giuoco da parte della società Manzoni. Il capitano dell’innanzi nominata società, invitato dall’arbitro a proseguire la gara, ha motivato la propria decisione adducendo una visibilità non idonea al prosieguo della gara stessa. In sede di audizione, l’arbitro ha confermato la circostanza della sufficiente visibilità, precisando che, di conseguenza, non sussistessero le condizioni per poter sospendere la gara. Peraltro, l’arbitro dell’incontro ha ribadito, a chiarimenti, che effettivamente la società Manzoni Calcio abbia abbandonato il terreno di giuoco, nonostante egli avesse confermato la regolarità delle condizioni per proseguirla. Questo Collegio ritiene, in ogni caso, doveroso sottolineare alcuni aspetti: nel suo referto, l’arbitro non ha fatto alcun riferimento alle sue insistenze acché la società ospite, Manzoni Calcio, proseguisse la gara; egli stesso, nel rapporto ufficiale di gara, ha precisato che, “a detta dei dirigenti dell’A.S.D. Quarto”, si fosse verificato “un black-out dell’impianto elettrico” (dal che si ricava, agevolmente, quantomeno una perplessità in ordine alle condizioni di visibilità, al di là della potestà, esclusiva in capo al direttore di gara, di decidere in argomento); che la società Manzoni abbia, correttamente, riconosciuto che il risultato sportivo fosse stato comunque conseguito, a favore dell’A.S.D. Quarto, già all’atto della richiesta di chiusura anticipata della gara, da parte della società Manzoni Calcio, prescindendo dall’irritualità e dall’esigenza di ribadire che anche questa specifica potestà sia riservata, in via esclusiva, all’arbitro. In ragione degli aspetti, di natura sostanziale (riferiti espressamente, oltretutto, a motivi di prudenza in ordine alle condizioni di sicurezza, a salvaguardia dell’incolumità degli atleti in campo), corroborati da un’apprezzabile correttezza nell’enunciazione delle motivazioni a sostegno dell’opposizione, questo Collegio ritiene di dover parzialmente accogliere il ricorso della società Manzoni Calcio, quanto all’annullamento del punto di penalizzazione e dell’ammenda per rinuncia, per insussistenza dei relativi presupposti giuridico-sportivi, come innanzi precisato. P.Q.M. DELIBERA in parziale accoglimento del ricorso proposto dalla società Manzoni Calcio, dispone l’annullamento dell’ammenda di euro 150,00 e del punto di penalizzazione a suo carico; di confermare il risultato acquisito sul campo (3-0 a favore dell’A.S.D. Quarto); nulla dispone in ordine alla tassa reclamo, non versata.
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