COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 51 DEL 27/11/2014 DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE 11. DELIBERA C.S.A.T. – RECLAMO VOLTURARA TERMINIO – GARA VOLTURARA TERMINIO / VIS MONTORESE 1978 DEL 12.10.2014 – 1^ CAT.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 51 DEL 27/11/2014 DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE 11. DELIBERA C.S.A.T. – RECLAMO VOLTURARA TERMINIO – GARA VOLTURARA TERMINIO / VIS MONTORESE 1978 DEL 12.10.2014 – 1^ CAT. La Corte Sportiva di Appello Territoriale, visti gli atti ufficiali; ascoltato l’arbitro a chiarimenti, nella riunione del 17.11.2014, con l’assistenza del Rappresentante del Comitato Regionale Arbitri; letto il reclamo, osserva: con decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale del C.R. Campania, n. 29 del 16 ottobre 2014, il Giudice Sportivo Territoriale, oltre ad altre sanzioni che la reclamante ha ritenuto di non impugnare, per propria espressa rinuncia, ha inflitto, a carico della società Volturara Terminio: a) l’ammenda di euro 350,00, perché propri sostenitori, a più riprese, ingiuriavano e minacciavano l’arbitro durante e dopo la gara ed alcuni di essi, al 30’ del secondo tempo, entravano sul terreno di gioco, provocando la momentanea sospensione della gara; b) l’inibizione fino all’11.02.2015 al sig. Di Meo Giuseppe, presidente della società, nella qualità di dirigente accompagnatore in relazione alla gara in esame, per aver ingiuriato e minacciato a più riprese l’arbitro e per averlo, al termine della gara, spintonato all’interno dello spogliatoio; c) la squalifica fino all’11.10.2015 al calciatore Marra Raffaele, perché, già espulso, al termine della gara ingiuriava e minacciava a più riprese l’arbitro, al rientro negli spogliatoi, nonché per averlo colpito, provocandogli “lieve dolore”. La reclamante, nel suo atto d’impugnazione, con riferimento all’ammenda, ha sostenuto la genericità della descrizione delle ingiurie e minacce all’arbitro ed, in ogni caso, la sostanziale assenza di pericolo per lui; con riferimento all’inibizione inflitta al presidente, dirigente accompagnatore nella circostanza, sig. Di Meo Giuseppe, ha negato sia le minacce, sia gli “spintonamenti”; con riferimento alla squalifica inflitta al calciatore, sig. Marra Raffaele, ha contestato sia il tentativo di colpire con uno schiaffo il direttore di gara, sia il pugno alla schiena, evidenziando che lo stesso arbitro ha precisato di aver sofferto “lieve dolore”. Quanto all’arbitro, egli, sentito da questo Collegio nella riunione del 17 novembre 2014, ha confermato integralmente tutto quanto riferito nel rapporto di gara e nel relativo supplemento. Questa Corte ritiene doveroso premettere che, secondo consolidata e pacifica giurisprudenza, gli atti ufficiali di gara e le audizioni dei direttori di gara e dei loro eventuali assistenti, anch’essi ufficiali, configurano fonte privilegiata di prova. Deve, tuttavia, precisarsi che, sulla base di un’altrettanto doverosa valutazione, nel rispetto del principio di proporzionalità e dell’equa commisurazione delle sanzioni, le sanzioni a carico della società Volturara Terminio debbano essere ridotte, come di seguito specificato: l’ammenda ad euro 200,00; al 31.12.2014 l’inibizione a carico del dirigente, sig. Giuseppe Di Meo; al 31.05.2015 la squalifica a carico del calciatore, sig. Raffaele Marra. P.Q.M. DELIBERA in parziale accoglimento del reclamo proposto dalla società Volturara Terminio, di ridurre le impugnate sanzioni, come di seguito indicato: l’ammenda ad euro 200,00; al 31.12.2014 l’inibizione a carico del dirigente, sig. Giuseppe Di Meo; al 31.05.2015 la squalifica a carico del calciatore, sig. Raffaele Marra; nulla dispone in ordine alla tassa reclamo, non versata.
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