COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 51 DEL 27/11/2014 DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE 12. DELIBERA C.S.A.T. – RECLAMO SAN NICOLA CALCIO 2009 – GARA SAN NICOLA CALCIO 2009 / REAL CANCELLO ARNONE DEL 3.11.2014 – ATT. MISTA

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 51 DEL 27/11/2014 DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE 12. DELIBERA C.S.A.T. – RECLAMO SAN NICOLA CALCIO 2009 – GARA SAN NICOLA CALCIO 2009 / REAL CANCELLO ARNONE DEL 3.11.2014 – ATT. MISTA La Corte Sportiva di Appello Territoriale, visti gli atti ufficiali; preso atto dell’assenza della società reclamante, che aveva presentato regolare richiesta di audizione ed era stata ritualmente convocata; letto il reclamo, osserva: con decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale del C.R. Campania, n. 40 del 6.11.2014, il Giudice Sportivo Territoriale ha inflitto le seguenti sanzioni: a carico dell’allenatore, sig. Isernia Alessandro, la squalifica fino al 2.01.2015; a carico del calciatore Carbone Michele, la squalifica fino al 2.07.2015; a carico del calciatore Grillo Antony, la squalifica fino al 2.05.2015 ed infine, a carico del calciatore Marciano Simone, la squalifica per quattro giornate di gara. Con ricorso trasmesso, a mezzo plico raccomandata postale, in data 12.11.2014, la società San Nicola Calcio 2009 ha proposto reclamo avverso le citate decisioni. In ragione dell’urgenza, questo Collegio esamina, a stralcio, la posizione del calciatore Marciano Simone, rinviando alla seduta del 1° dicembre 2014 la decisione nel merito delle sanzioni a carico dell’allenatore e dei calciatori Carbone Michele e Grillo Antony, nonché disponendo la riconvocazione del presidente della società, che ha presentato regolare richiesta di audizione, alle ore 17.00, nonché la convocazione del direttore di gara. Sotto il profilo della quantificazione della sanzione a carico del calciatore Marciano Simone, questo Collegio giudica che, sulla base delle specificazioni, di cui al referto arbitrale, l’impugnata sanzione debba essere confermata. P.Q.M. DELIBERA di rigettare il reclamo proposto dalla società San Nicola Calcio 2009 nella sola parte riguardante la squalifica a carico del calciatore Marciano Simone; rinvia alla seduta del 1° dicembre 2014 per la decisione sugli altri aspetti del reclamo, disponendo la riconvocazione del presidente della società, senz’altro avviso, per le ore 17.00 del medesimo giorno, nonché la convocazione del direttore di gara, previo idoneo avviso; nulla dispone, all’atto, in ordine alla tassa reclamo, non versata.
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