COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 54 DEL 04/12/2014 DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE 14. DELIBERA C.S.A.T. – RECLAMO FAIANO 1965 – GARA FAIANO 1965 / PRO SCAFATESE CALCIO DEL 15.11.2014 – ECCELLENZA

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 54 DEL 04/12/2014 DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE 14. DELIBERA C.S.A.T. – RECLAMO FAIANO 1965 – GARA FAIANO 1965 / PRO SCAFATESE CALCIO DEL 15.11.2014 – ECCELLENZA La Corte Sportiva di Appello Territoriale, visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, osserva: con decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale del C.R. Campania, n. 47 del 20 novembre 2014, il Giudice Sportivo Territoriale ha inflitto la squalifica, per tre gare, a carico del calciatore sig. Nunziata Gennaro, perché “colpiva con un calcio un antagonista avversario con il pallone non in giuoco”. Avverso tale decisione ha proposto, nei termini temporali prescritti, rituale reclamo la società Faiano 1965, peraltro rinunciando, per propria espressa determinazione, ad essere ascoltata in sede dibattimentale. La tesi difensiva della società reclamante non può trovare favorevole accoglimento. La reclamante, nel proprio atto d’impugnazione, sostiene che il calcio sia stato di “tenue entità” e pertanto chiede la riduzione della squalifica, richiamando anche un precedente giurisprudenziale dell’allora denominata Commissione Disciplinare Territoriale. Questo Collegio, nel rilevare che il precedente richiamato è da ritenersi superato dal più recente e consolidato orientamento della Commissione Disciplinare Campania, condiviso da questo Collegio giudicante, ovvero che un calcio sferrato gratuitamente e a giuoco fermo, sia pure di tenue entità, costituisca comunque riprovevole atto di violenza, per il quale appare adeguata e congrua la squalifica per tre gare. Quanto alla richiesta di escussione dei Commissari di Campo, essa non può essere accolta, in quanto la richiesta di riduzione della squalifica è relativa ad una fase di gioco, riservata alla valutazione esclusiva della terna arbitrale. P.Q.M. DELIBERA di rigettare il reclamo proposto dalla società Faiano 1965; dispone addebitarsi la tassa reclamo, non versata, sul conto della società reclamante.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it