COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 54 DEL 04/12/2014 DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE 15. DELIBERA C.S.A.T. – RECLAMO CLUB FUTSAL PARETE – GARA POL. FELDI EBOLI / CLUB FUTSAL PARETE DEL 25.10.2014 – CALCIO A CINQUE – SERIE C1

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 54 DEL 04/12/2014 DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE 15. DELIBERA C.S.A.T. – RECLAMO CLUB FUTSAL PARETE – GARA POL. FELDI EBOLI / CLUB FUTSAL PARETE DEL 25.10.2014 – CALCIO A CINQUE – SERIE C1 La Corte Sportiva di Appello Territoriale, visti gli atti ufficiali; sentita, nella riunione del 17.11.2014, nella persona del suo rappresentante legale, la società, che aveva presentato regolare richiesta di audizione; letto il reclamo, osserva: con decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale del C.R. Campania, n. 36 del 30 ottobre 2014, il Giudice Sportivo Territoriale ha inflitto, a carico della reclamante, l’ammenda di euro 420.00, perché, “propri sostenitori partecipavano ad una rissa con i sostenitori avversari, inoltre minacciavano il direttore di gara e lo attingevano con uno sputo alla nuca”. Avverso tale decisione, ha proposto, nei termini temporali prescritti rituale reclamo la società Club Futsal Parete. La tesi difensiva della società reclamante deve essere parzialmente condivisa. La reclamante, un po’ contraddittoriamente, mentre nel ricorso sembra essenzialmente evidenziare che i propri tifosi non hanno provocato i litigi avvenuti tra i sostenitori delle due squadre e che l’intervento dei tesserati ha contribuito a ristabilire l’ordine, invece, nella seduta del 17 novembre 2014, ha sostenuto che, non essendo presenti alla gara propri supporter, nessuna responsabilità può essere addebitata ad essa per i fatti sanzionati. Alla luce degli atti ed in particolare del rapporto arbitrale, che, come noto, costituisce fonte privilegiata di prova, la Corte rileva che, in realtà, l’arbitro n. 2 è stato effettivamente attinto con uno sputo alla nuca da sostenitori del Club Futsal Parete e che, comunque, si sono verificate intemperanze tra i tifosi delle due squadre (provocate dai sostenitori della Feldi Eboli), cessate anche grazie all’intervento dei tesserati delle due squadre. Ad avviso di questo Collegio, pertanto, la reclamante deve essere certamente sanzionata per il comportamento dei propri sostenitori. Pur tuttavia, in applicazione del principio di adeguatezza e proporzionalità, si ritiene costituisca sanzione congrua quella di euro 360.00, in tal senso dovendosi ridurre l’entità dell’ammenda comminata dal primo Giudice. P.Q.M. DELIBERA in parziale accoglimento del reclamo proposto dalla società Club Futsal Parete, di ridurre, ad euro 360.00, l’impugnata sanzione dell’ammenda; nulla dispone in ordine alla tassa reclamo, non versata.
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