COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 61 DEL 18/12/2014 DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE 17. DELIBERA C.S.A.T. – RECLAMO SIG. COZZOLINO STEFANO – GARA STASIA SOCCER / SIBILLA SOCCER DEL 29.11.2014 – ECCELLENZA
COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 61 DEL 18/12/2014
DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE
17. DELIBERA C.S.A.T. – RECLAMO SIG. COZZOLINO STEFANO – GARA STASIA SOCCER / SIBILLA SOCCER DEL 29.11.2014 – ECCELLENZA La Corte Sportiva di Appello Territoriale, visti gli atti ufficiali, sentito, il reclamante con l’assistenza del legale, che aveva presentato regolare richiesta di audizione; letto il reclamo, osserva: con decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale del C.R. Campania, n. 54 del 4 dicembre 2014, il Giudice Sportivo Territoriale ha inflitto la squalifica, per quattro gare, a carico del calciatore sig. Cozzolino Stefano, perché “alla notifica dell’espulsione ingiuriava e minacciava ripetutamente il direttore di gara”. Avverso tale decisione ha proposto, nei termini temporali prescritti, rituale reclamo il calciatore Cozzolino Stefano. La tesi difensiva del reclamante deve essere parzialmente accolta. Invero, il ricorrente, assistito dal proprio difensore, nell’odierna riunione ha sostenuto di aver tenuto un comportamento al più irrispettoso, ma non intimidatorio. Ad avviso del Collegio, sotto il profilo della valutazione globale della vicenda sottoposta al giudizio, considerate le circostanze, di fatto e di diritto che attengono al caso in esame, in applicazione del principio di adeguatezza e proporzionalità, va ritenuta congrua la squalifica per tre giornate di gara, in tal senso riducendosi la sanzione inflitta dal Giudice di prime cure. P.Q.M. DELIBERA in parziale accoglimento del reclamo proposto dal sig. Cozzolino Stefano, di ridurre a tre giornate di gara l’impugnata sanzione a suo carico; dispone la restituzione della tassa reclamo, versata nella misura ridotta di euro 65.00, come sancito per le impugnazioni prodotte direttamente dai tesserati.
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