COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 61 DEL 18/12/2014 DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE 18. DELIBERA C.S.A.T. – RECLAMO REAL F.A.C. MARANO – GARA REAL F.A.C. MARANO / BLUE BOYS DEL 16.11.2014 – 2^ AT.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 61 DEL 18/12/2014 DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE 18. DELIBERA C.S.A.T. – RECLAMO REAL F.A.C. MARANO – GARA REAL F.A.C. MARANO / BLUE BOYS DEL 16.11.2014 – 2^ AT. La Corte Sportiva di Appello Territoriale, visti gli atti ufficiali; letto il reclamo, osserva: con decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale del C.R. Campania, n. 48 del 21 novembre 2014, il Giudice Sportivo Territoriale ha inflitto, a carico della reclamante, l’ammenda di euro 300.00, perché, “a fine gara, propri tesserati ed alcune persone estranee presenti nel recinto di giuoco, riconducibili alla società ospitante, si avvicinava al direttore di gara, ingiuriandolo e minacciandolo reiteratamente, impedendogli fisicamente di rientrare negli spogliatoi. Nell’occasione, uno di essi lo colpiva da dietro con un calcio alla gamba, senza conseguenze”. Inoltre, il G.S.T. ha deliberato l’inibizione fino al 16.01.2015, a carico del dirigente, sig. Russomanno Domenico per ingiurie e minacce nei confronti dell’assistente dell’arbitro. Avverso tali decisioni, ha proposto, nei termini temporali prescritti, rituale reclamo la società Real F.A.C. Marano. La tesi difensiva della società reclamante non può trovare accoglimento. La reclamante, nel proprio atto di impugnazione, ha sostenuto che il sig. Russomanno Domenico, nell’occasione medico sociale, non abbia inveito assolutamente nei confronti del direttore di gara, anzi lo aveva “tirato a sé”, per difenderlo da altri spintoni, accompagnandolo negli spogliatoi. Viceversa, l’arbitro, nel proprio rapporto di gara, ha affermato che il sig. Russomanno Domenico, in qualità di medico, “mi tratteneva per la spalla riuscendo, con forza, ad entrare nel mio spogliatoio e, nel tragitto, venivo apostrofato con ingiurie verbali e minacciato da estranei riconducibili alla società Real FA.C. Marano, presenti in loco”. L’arbitro ha precisato, inoltre, che, nel trambusto, era stato colpito con un calcio alla gamba, non riuscendo, però, ad individuarne l’autore. Viceversa, ad avviso di questo Collegio, sotto il profilo della valutazione globale della vicenda sottoposta al giudizio, considerate tutte le circostanze, di fatto e di diritto, in applicazione del principio dell’adeguatezza e della proporzionalità, le sanzioni risultano essere congrue ed eque, rispetto alle azioni commesse dai tesserati della reclamante, nonché dai propri sostenitori. Inoltre, questo Collegio ritiene dover sanzionare, ai sensi dell’art. 36, comma 4, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto non rilevato dal Giudice di prime cure, il dirigente accompagnatore, sig. Dell’Aquila Francesco, con l’inibizione fino al 4.01.2015, per “comportamento irriguardoso, nei confronti dell’arbitro, tra il primo ed il secondo tempo”. P.Q.M. DELIBERA di rigettare il reclamo proposto dalla società Real F.A.C. Marano; di inibire fino al 4.01.2015 il dirigente accompagnatore della medesima società, sig. Dell’Aquila Francesco; dispone addebitarsi la tassa reclamo, non versata, sul conto della società reclamante.
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