COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 71/LND del 24/10/2014 DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE RECLAMO DELLA SOCIETA’ PIANOSCARANO 1949 AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 3 GARE A CARICO DEL CALCIATORE BAGGIANI LUCA ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 48 DELL’1.10.2014 (Gara: PIANOSCARANO 1949 – SOCCER S. SEVERA del 28.9.2014 – Campionato di Promozione)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 71/LND del 24/10/2014 DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE RECLAMO DELLA SOCIETA’ PIANOSCARANO 1949 AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 3 GARE A CARICO DEL CALCIATORE BAGGIANI LUCA ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 48 DELL’1.10.2014 (Gara: PIANOSCARANO 1949 – SOCCER S. SEVERA del 28.9.2014 – Campionato di Promozione) La Corte Sportiva di Appello Territoriale Visto il reclamo in epigrafe ed esaminati gli atti ufficiali, osserva: la reclamante richiede una riduzione della sanzione, ritenuta eccessiva rispetto al comportamento del calciatore BAGGIANI LUCA, il quale dopo un normale fallo di gioco, avrebbe soltanto protestato nei confronti dell’arbitro, senza alcun eccesso verbale. Esaminato il contenuto del referto arbitrale, nel quale il direttore di gara ha dettagliatamente descritto il comportamento del BAGGIANI e risulta comprovato che, dopo l’espulsione per il violento fallo compiuto ai danni dell’avversario, il giocatore ha poi rivolto sia all’arbitro che all’assistente espressioni reiteratamente irriguardose; deve quindi considerarsi del tutto congrua ed adeguata la sanzione comminata dal Giudice Sportivo. Tutto ciò premesso e ritenuto, questa Corte DELIBERA Di respingere il reclamo confermando la squalifica per 3 gare al calciatore BAGGIANI LUCA, così come anticipato sul C.U. n. 66 del 17.10.2014. La tassa reclamo va incamerata.
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