COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 71/LND del 24/10/2014 DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE RECLAMO DELLA SOCIETA’ PARROCCHIALE BORGO GRAPPA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 24.10.2014 A CARICO DEL CALCIATORE BULBOACA GAVRIL ALEXANDRU ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 49 DEL 2.10.2014 (Gara: PARROCCHIALE BORGO GRAPPA – TORRICE del 28.9.2014 – Coppa Lazio I Categoria)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 71/LND del 24/10/2014 DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE RECLAMO DELLA SOCIETA’ PARROCCHIALE BORGO GRAPPA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 24.10.2014 A CARICO DEL CALCIATORE BULBOACA GAVRIL ALEXANDRU ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 49 DEL 2.10.2014 (Gara: PARROCCHIALE BORGO GRAPPA – TORRICE del 28.9.2014 – Coppa Lazio I Categoria) La Corte Sportiva di Appello Territoriale Visto il reclamo in epigrafe ed esaminati gli atti ufficiali; considerato che le motivazioni addotte dalla reclamante appaiono condivisibili a questa Corte Sportiva di Appello Territoriale, poiché, in effetti, come risulta dagli atti ufficiali, l’avversario del BUOLBOACA non ha subito alcuna conseguenza a seguito del colpo ricevuto; ciò premesso, questo Organo di Giustizia Sportiva DELIBERA Di accogliere il reclamo riducendo al 17.10.2014 la squalifica al calciatore BULBOACA GAVRIL ALEXANDRU, così come anticipato sul C.U. n. 66 del 17.10.2014. La tassa reclamo va restituita.
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