COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 83 del 07.11.2014 Delibera del Tribunale Federale Territoriale DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DEL SIG. DANIELE DI CIACCIO PER LA VIOLAZIONE DELL’ART. 1 COMMA 1 DEL C.G.S. E DELLA A.S.D. MINTURNO CALCIO A 5 AI SENSI DELL’ART. 4 COMMA 1 DEL C.G.S.

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 83 del 07.11.2014 Delibera del Tribunale Federale Territoriale DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DEL SIG. DANIELE DI CIACCIO PER LA VIOLAZIONE DELL’ART. 1 COMMA 1 DEL C.G.S. E DELLA A.S.D. MINTURNO CALCIO A 5 AI SENSI DELL’ART. 4 COMMA 1 DEL C.G.S. Con deliberazione della Commissione Disciplinare Nazionale pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 87/CDN del 5 giugno 2013 veniva annullata la deliberazione precedentemente adottata da questa Commissione e pubblicata con il Comunicato Ufficiale n. 189 del 14-3-2014 in merito al deferimento in oggetto. La Commissione Disciplinare Territoriale provvedeva quindi a fissare una nuova riunione per la discussione del deferimento dandone avviso alle parti ed assegnando ai deferiti termine per la produzione di scritti difensivi. I deferiti facevano pervenire articolata memoria difensiva nella quale insistevano per il proscioglimento, in quanto non erano minimamente provati i fatti ascritti al Di Ciaccio e per i quali la società avrebbe dovuto rispondere ex articolo 4 comma 1 del CGS Nella riunione i rappresentanti della Procura Federale e dei deferiti ribadivano il contenuto dei propri scritti difensivi e la Procura Federale concludeva per l’affermazione di responsabilità di entrambi i deferiti con la comminatoria della sanzione della inibizione per anni quattro a carico del Di Ciaccio e dell’ammenda di € 1.000,00 a carico della società Minturno Calcio a 5. Va preliminarmente riassunta la vicenda da cui origina il deferimento. La Procura Federale viene interessata dal Presidente del Comitato Regionale Lazio che, con una nota in data 27.5.2013, relativa ai fatti accaduti nel corso della gara di calcio a 5 del giorno 18.5.2013 disputatasi al Palazzetto dello Sport di Fondi tra la POL. SEZZE e la Società MINTURNO C5, valida per il Titolo di campione Provinciale di Latina – Serie D – Calcio a 5 maschile. Nella comunicazione si chiede di individuare l’autore degli atti di violenza consumata al termine dell’incontro, ai danni dell’arbitro, sig. ANDREA SIMONELLI , mentre questi cercava di portarsi verso la zona degli spogliatoi. La Procura provvedeva ad acquisire un articolo di stampa del quotidiano LATINA OGGI e le decisioni del Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Latina, sulla base di quanto refertato dall’arbitro, che poneva in evidenza il comportamento dei sostenitori dell’A.S.D. MINTURNO ed in particolare di un tifoso, qualificatosi successivamente Presidente della Società, il quale sporgendosi dalla tribuna ove era posizionato, colpiva l’arbitro con numerosi sputi al volto e con un pugno alla testa e tentando, successivamente, di aggredirlo nuovamente, non riuscendovi per l’immediato intervento dei presenti. La Procura svolgeva ulteriori indagini con le audizioni dei diversi soggetti presenti all’incontro, dell’arbitro stesso e del Dirigente DANIELE DI RESTA, Vice Presidente AIA della sezione di Roma 2, ed acquisiva tramite la Procura della Repubblica di Latina il verbale d’intervento dei Carabinieri. Da quanto emerso sia dai documenti che dalle ulteriori indagini espletate riteneva l’Organo inquirente di aver acquisito elementi certi sulla responsabilità del Di Ciaccio nel grave episodio di aggressione subito dal direttore di gara e provvedeva quindi al deferimento. Ritiene la Commissione che i fatti così come emersi dagli atti istruttori siano pienamente provati. L’Arbitro nel supplemento di rapporto in atti descrive compiutamente l’aggressione subita e precisa che l’aggressore che, sporgendosi dalla balaustra che divideva il settore pubblico dal terreno di gioco, lo aveva attinto con numerosi sputi e poi con un forte pugno alla testa che gli procurava intenso e persistente dolore, si era qualificato come Presidente della società e sceso dalla tribuna, si era posizionato, unitamente al capitano della squadra del Minturno, innanzi agli spogliatoi per impedirgli di accedervi. Dal censimento della società depositato all’atto dell’iscrizione risulta che il presidente della stessa è il Sig. Di Ciaccio Daniele. L’Arbitro, in sede di audizione innanzi al rappresentante della Procura Federale, ha poi riconosciuto senza esitazioni il Di Ciaccio in una foto che gli è stata mostrata ed ha precisato che il nome dello stesso gli era stato reso noto al termine della gara in questione da tre Carabinieri in borghese che erano entrati negli spogliatoi ed avevano provveduto ad identificare l’aggressore. Dal verbale redatto dai Carabinieri di Lenola intervenuti sul posto a seguito di chiamata dello stesso Arbitro (documento acquisito tramite la collaborazione della locale Procura della Repubblica) è risultato che, in effetti, alla gara aveva assistito un Capitano dei Carabinieri addetto ai NAS che stava svolgendo attività di prevenzione antidoping non in divisa, che confermava di aver assistito all’aggressione e di aver identificato il Di Ciaccio, presente in tribuna, come l’aggressore del direttore di gara. Risultava, poi, dalla stessa annotazione che nello spogliatoio arbitrale fosse presente un altro arbitro, il Sig. Di Resta Daniele, che dichiarava di aver assistito a tutti i fatti e confermava puntualmente quanto dichiarato dal collega e l’identificazione del Di Ciaccio. Il Di Resta, nell’audizione da parte del collaboratore della Procura Federale, conferma integralmente i fatti e riconosce senza dubbio il Di Ciaccio che gli viene mostrato in foto. Il quadro probatorio è granitico ed è costituito dalle dichiarazioni convergenti dell’Arbitro della gara, del collega presente in Tribuna ed, addirittura, di un Ufficiale dei Carabinieri che si trovava per servizio nell’impianto di gioco ed ha assistito a tutti i fatti. I danni subiti dall’Arbitro sono stati refertati presso l’Ospedale di Fondi ed è stato rilevato un ematoma nucale con evidente tumefazione. Quoad poenam si ritiene la richiesta della Procura Federale troppo generosa con i deferiti ed incongrua per difetto. La localizzazione del colpo in una zona particolarmente delicata e sensibile, la coesistenza con numerosi sputi che raggiungevano l’Arbitro al volto e con una accesa e violenta protesta inscenata innanzi allo spogliatoio ove l’Arbitro, in evidente stato confusionale per i colpi subiti, cercava di rifugiarsi, importano la sanzione massima edittale irrogabile, anche in considerazione del ruolo di legale rappresentanza svolta dal deferito nella società e nella proditorietà del gesto, messo in atto quando l’Arbitro si trovava già in stato di menomata difesa per aver già subito una violenta aggressione da parte di un calciatore. In conclusione al deferito Di Ciaccio va comminata la sanzione di anni cinque di inibizione ed alla società Minturno Calcio a 5 l’ammenda di € 1.500,00. Quanto sopra premesso, questa Commissione DELIBERA Di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni loro ascritte ed indicate in titolo e di infliggere al Sig. DANIELE DI CIACCIO l’inibizione per anni 5 ed alla Società MINTURNO C5 € 1.500 di ammenda. Le sanzioni decorrono dal primo giorno successivo a quello della ricezione della comunicazione. Manda alla Segreteria del C.R. Lazio per le comunicazioni di rito.
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