COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 83 del 07.11.2014 Delibera del Tribunale Federale Territoriale DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DEL SIG. MARINO MICHELE, NELLA SUA QUALITA’ DI PRESIDENTE PRO-TEMPORE DELLA A.S.D. MONTEROTONDO CALCIO, E DELLA STESSA A.S.D. MONTEROTONDO CALCIO

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 83 del 07.11.2014 Delibera del Tribunale Federale Territoriale DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DEL SIG. MARINO MICHELE, NELLA SUA QUALITA’ DI PRESIDENTE PRO-TEMPORE DELLA A.S.D. MONTEROTONDO CALCIO, E DELLA STESSA A.S.D. MONTEROTONDO CALCIO Con atto del 09.07.2014 la Procura Federale deferiva alla già Commissione Disciplinare Territoriale, oggi Tribunale Federale Territoriale, i soggetti in epigrafe indicati e segnatamente: il Sig. Marino Michele, nella sua qualità di Presidente pro-tempore della società ASD Monterotondo Calcio, per rispondere della violazione dell'art. 1, comma 1, C.G.S. e dell’art. 8, commi 9 e 15, C.G.S., in relazione all’art. 94 ter, comma 11, N.O.I.F., per non aver ottemperato alla decisione della Commissione Accordi Economici presso LND (allegato 1), emessa all’esito del reclamo proposto dal calciatore Pasquale Siciliano; la società A.S.D. Monterotondo Calcio per rispondere, a titolo di responsabilità diretta ex art. 4, comma 1, C.G.S, per gli illeciti disciplinari ascritti al proprio Presidente pro-tempore. Questo Tribunale Federale Territoriale, competente per il presente giudizio, fissava l'udienza per la discussione del deferimento ed assegnava ai deferiti termine per il deposito delle memorie a difesa. In sede di audizione, per i deferiti erano presenti l’Avv. Santese Corrado ed il Sig. Alessandri Bernardino, nella qualità di Presidente attuale della Società deferita, i quali si riportavano a quanto dedotto nella memoria difensiva depositata in atti; in particolare, il Sig. Alessandri evidenziava la buona fede della nuova dirigenza della Società, subentrata dopo un breve periodo di vacatio che ha comportato il ritardo nel pagamento di quanto dovuto. La Procura Federale concludeva con l'affermazione della responsabilità dei soggetti deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e chiedeva l'applicazione a carico del Sig. Marino Michele di sei mesi 6 di squalifica, nonché l'irrogazione dell'ammenda di euro 400,00 e 2 punti di penalizzazione nei confronti della ASD Monterotondo Calcio. Il Tribunale Federale Territoriale ritiene sussistere il fatto, al di là delle argomentazioni addotte dalla Società deferita. Le pene risultano congrue rispetto ai fatti contestati e conformi ai precedenti applicati da questo Tribunale, tenuto conto, comunque, del tardivo pagamento da parte della deferita. La sanzione a carico dell’Ex Presidente è conforme alla pena edittale prevista per la condotta contestata, anche in considerazione della mancata difesa del Sig. Marino Michele. Per le motivazioni sopra esposte, considerata la buona fede della Società MONTEROTONDO, questo Tribunale Federale Territoriale DELIBERA di infliggere al Sig. Marino Michele, nella sua qualità di ex Presidente della Società deferita, la squalifica di mesi sei e di comminare alla società A.S.D. Monterotondo Calcio l'ammenda di euro 400,00 e 1 punto di penalizzazione, da scontarsi nella corrente stagione sportiva, a titolo di responsabilità diretta per le violazioni ascritte al proprio Presidente pro-tempore. Le sanzioni decorrono dal primo giorno successivo a quello della comunicazione. Manda alla Segreteria del Comitato Regionale Lazio per le notifiche di rito.
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