COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 83 del 07.11.2014 Delibera del Tribunale Federale Territoriale DEFERIMENTO DEL TRIBUNALE FEDERALE A CARICO DELL’ARBITRO AMELIA STEFANO PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 COMMA 1 C.G.S. E 40 COMMA 1, 2, 3 LETT. A e H REGOLAMENTO AIA

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 83 del 07.11.2014 Delibera del Tribunale Federale Territoriale DEFERIMENTO DEL TRIBUNALE FEDERALE A CARICO DELL’ARBITRO AMELIA STEFANO PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 COMMA 1 C.G.S. E 40 COMMA 1, 2, 3 LETT. A e H REGOLAMENTO AIA La Procura Federale della F.I.G.C. ha disposto il deferimento - atto di deferimento del 30 luglio 2014 608/1153 pf 13 14/MS/vdb - innanzi a questo Tribunale Federale Territoriale dell’arbitro Amelia Stefano. L’atto di deferimento ha ad oggetto quanto accaduto durante la gara di I Categoria Laziale - Girone E, tra NUOVA TIVOLI CALCIO - REAL CASILINO del 14.01.2014. Il suddetto arbitro avrebbe riportato nel referto di gara di essere stato più volte aggredito da un calciatore del del Real Casilino, sia la momento dell’espulsione sia al termine della gara, causando così al calciatore un’ingiusta sanzione di quattro anni di squalifica. La Procura altresì deferisce il direttore di gara per aver ingiustamente accusato, in sede di audizione presso la Commissione Disciplinare del Lazio, l’organizzazione arbitrale e per non essersi presentato, pur regolarmente convocato, per ben tre volte innanzi agli organi competenti della Procura Federale. Nell’udienza del 22.10.2014 nessuno era presente. Il tribunale Federale, preliminarmente, consultato il sito internet delle Poste Italiane e acquisita la prova che la raccomandata è in giacenza presso l’ufficio postale di competenza dal 22 settembre 2014, ritiene l’adempimento perfezionato e quindi dispone procedersi alla discussione. La Procura conclude con l’affermazione di responsabilità del deferito chiedendo 3 anni di sospensione per l’arbitro Stefano Amelia. Questo Tribunale Federale, dall’istruttoria espletata, nonché dalla documentazione prodotta dalla Procura Federale, osserva che emerge in maniera inequivocabile il fatto contestato al deferito. Relativamente alla richiesta della Procura, si ritiene di condividerla, considerata la gravità del comportamento dell’arbitro sopra menzionato. Tanto premesso, questa Commissione DELIBERA Di affermare la responsabilità del soggetto deferito per le violazioni ascritte e di applicare la sanzione della sospensione per anni 3 a carico dell’arbitro Stefano Amelia. La sanzione comminata decorre dal primo giorno successivo a quello della ricezione della comunicazione. Manda alla Segreteria del Comitato Regionale Lazio per le comunicazioni di rito agli interessati.
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