COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 83 del 07.11.2014 Delibera del Tribunale Federale Territoriale DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA FIGC A CARICO DELL’ARBITRO FLAVIO PANONI DELLA SEZ. DI OSTIA PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 COMMA 1 DEL CGS NONCHE’ DELL’ART. 40 COMMI 1 E 3 LETT. C) DEL REGOLAMENTO AIA
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul
Comunicato Ufficiale N° 83 del 07.11.2014
Delibera del Tribunale Federale Territoriale
DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA FIGC A CARICO DELL’ARBITRO FLAVIO PANONI DELLA SEZ. DI OSTIA PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 COMMA 1 DEL CGS NONCHE’ DELL’ART. 40 COMMI 1 E 3 LETT. C) DEL REGOLAMENTO AIA La Segreteria Federale della FIGC in data 2.4.2014 riceveva segnalazione della Questura di Roma, avente ad oggetto il comportamento ingiurioso ed offensivo tenuto dal Sig. FLAVIO PANONI, arbitro effettivo della Sezione AIA di Ostia Lido, nei confronti del Sig. CLAUDIO LOTITO, Presidente della Società S.S. LAZIO SPA, nel corso della gara LAZIO – MILAN valevole per il Campionato di Serie A 2013/2014, disputata in data 23.3.2014. La Segreteria Federale, trasmetteva in data 2.4.2014, la documentazione pervenuta alla Procura Federale, che espletava le dovute indagini e deferiva al Tribunale Federale Territoriale il Sig. FLAVIO PANONI per la violazione dell’art. 1 comma 1 del C.G.S nonché dell’art. 40 commi 1 e 3 lett. c) del Regolamento AIA. Il Tribunale Federale territoriale, premessa la sua competenza, fissava l’udienza per la discussione del deferimento al 22.10.2014 , ed assegnava ai deferiti termini per il deposito delle memorie difensive. In sede di audizione, era presente il deferito, Sig. FLAVIO PANONI il quale, preliminarmente, chiedeva l’applicazione dell’art.23 C.G.S., in merito al quale il rappresentante della Procura prestava il suo consenso, circa l’istanza di applicazione delle sanzioni in misura ridotta. Pertanto le parti concordavano con l’applicazione della sanzione di 2 mesi di sospensione, sanzione così determinata ai sensi dell’art. 23 del C.G.S. Il Tribunale Federale Territoriale, ritenuta la sanzione congrua rispetto agli addebiti e corretta la procedura eseguita DELIBERA Di affermare la responsabilità del soggetto deferito per le violazioni ascritte e di applicare la sanzione di due mesi di sospensione, a causa dell’intervenuta rideterminazione della sanzione. Le sanzioni decorrono dal primo giorno successivo a quello della comunicazione. Manda alla Segreteria del Comitato Regionale Lazio per le notifiche di rito.
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