COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 83 del 07.11.2014 Delibera del Tribunale Federale Territoriale DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DEL SIG. EVANGELISTA GIUSEPPE, DIRIGENTE DELLA ASD CECCANO, DEL SIG. ANTONIO ARENA, DELLA SOCIETA’ ASD CECCANO E DELLA ASD FORMIA 1905 CALCIO
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul
Comunicato Ufficiale N° 83 del 07.11.2014
Delibera del Tribunale Federale Territoriale
DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DEL SIG. EVANGELISTA GIUSEPPE, DIRIGENTE DELLA ASD CECCANO, DEL SIG. ANTONIO ARENA, DELLA SOCIETA’ ASD CECCANO E DELLA ASD FORMIA 1905 CALCIO Con atto del 2 settembre 2014 la Procura Federale deferiva al Tribunale Federale Territoriale il Sig. Giuseppe Evangelista, dirigente accompagnatore della società ASD Ceccano, per violazione dell’articolo 1 bis comma 1 CGS, il Sig. Antonio Arena per violazione dell’articolo 1 bis comma 1 del CGS e dell’articolo 27 del Regolamento del Settore Tecnico, la società ASD Ceccano ai sensi dell’articolo 4 comma 2 del CGS per le violazioni ascritte al suo tesserato, e la ASD Formia 1905 Calcio ai sensi dell’articolo 4 comma 3 del CGS, in riferimento all’articolo 1 comma 5 dello stesso codice. A sostegno del deferimento l’Organo Requirente ha trasmesso gli esiti degli accertamenti relativi alla gara Formia – Ceccano del Campionato di Eccellenza del 20-10-2013, richiesti dalla nota inoltrata dal Presidente del Comitato Regionale Lazio che aveva trasmesso il referto arbitrale e la denuncia del Sig. Giuseppe Evangelista che esponeva di essere stato aggredito al termine della gara, con inaudita violenza, dal preparatore dei portieri della società Formia che si trovava nel recinto degli spogliatoi pur non avendone titolo non essendo iscritto nella distinta di gara. Dagli accertamenti emergeva la responsabilità dell’Antonio Arena, preparatore dei portieri della società Formia, che, pur non essendo in lista, si era soffermato nel recinto degli spogliatoi ed aveva aggredito l’Evangelista strattonandolo e facendolo cadere al suolo. Era poi risultato che l’Arena svolgesse le sue mansioni presso la Società Formia senza aver contratto regolare tesseramento con la stessa. Nel corso delle indagini si era poi accertato, come antefatto dell’aggressione, che l’Evangelista era stato in rapporti con la società Formia prima di approdare al Ceccano e di non aver concluso il tesseramento con la prima in quanto vari calciatori da lui proposti erano stati scartati tranne il portiere Ameli. Era poi stato accertato, a seguito della deposizione dello stesso Ameli, che l’Evangelista nutriva un forte risentimento verso questi per non averlo seguito a Ceccano preferendo rimanere a Formia, tanto da indirizzargli un SMS contenente espressioni ingiuriose, avendogli peraltro rivolto anche frasi denotanti discriminazione territoriale nei confronti dell’allenatore del Formia e della società. Il Tribunale Federale Territoriale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per la trasmissione di memorie difensive. Faceva pervenire memoria difensiva il solo Evangelista che negava ogni addebito rilevando come il messaggio SMS mostrato dall’Ameli agli inquirenti non fosse certamente a lui riconducibile e comunque contenesse al più una ingiuria non percepibile da altre persone ed, in ogni caso, attenesse alla sfera privata di conversazioni del tutto fuori dall’evento sportivo e quindi senza alcuna rilevanza disciplinare in ambito sportivo. Nella riunione presente il solo deferito Evangelista, assistito dall’Avv. Giannichedda il rappresentante della Procura Federale insisteva per l’affermazione di responsabilità dei deferiti e richiedeva l’irrogazione della inibizione per mesi quattro per il Sig. Giuseppe Evangelista, mesi cinque di squalifica per il Sig. Antonio Arena, € 500,00 di ammenda per la società ASD Ceccano ed € 1.500,00 di ammenda per la società Formia 1905 calcio. Il difensore dell’Evangelista insisteva invece per il proscioglimento riportandosi alle argomentazioni già oggetto delle memorie difensive e rilevava come le richieste dell’Organo requirente fossero del tutto sproporzionate rispetto alla gravità degli addebiti contestati ai due deferiti. Ritiene il Tribunale che i fatti di cui al deferimento siano provati nei limiti di cui si dirà di seguito. Non vi è alcun dubbio sulla aggressione subita dall’Evangelista da parte dell’Arena le cui conseguenze risultarono esarcebate dalle pregresse condizioni fisiche dell’aggredito; sul punto non è stata però raggiunta la prova che l’Arena fosse a conoscenza delle pregresse patologie dell’Evangelista. Vi è comunque in atti un certificato di pronto soccorso che assegna una prognosi di otto giorni e vi sono le precise e concordanti dichiarazioni di diversi tesserati e vi è la dichiarazione dello stesso Arena che, pur tendendo a minimizzare l’accaduto, fa alcune significative ammissioni, confermando di nutrire sentimenti di rivalsa nei confronti dell’Evangelista, di essersi introdotto negli spogliatoi del Ceccano e di aver apostrofato l’Evangelista con frasi dall’inequivocabile contenuto minaccioso. La sanzione richiesta dalla Procura Federale sia per l’Arena che per la società che deve rispondere del suo operato ai sensi del richiamato articolo 4 comma 3 CGS, considerando la concomitante violazione delle norme sul tesseramento, appare assolutamente incongrua per difetto e va fissata come da dispositivo. Per quanto attiene alla posizione dell’Evangelista non può essere condivisa la tesi difensiva della estraneità del comportamento all’ambito sportivo. Infatti i rapporti intrattenuti con l’Ameli erano riferibili univocamente al tesseramento di quest’ultimo per l’una o l’altra società e nell’ambito di tali rapporti e conversari l’Evangelista ebbe a rivolgere al calciatore le ingiurie contenute nel SMS e riportate nell’atto di deferimento. Non pare invece provata l’altra contestazione, e cioè quella della frase riportante discriminazione territoriale; l’Ameli riferisce che l’Evangelista l’avrebbe riferita nel corso di una telefonata di cui però non vi è alcuna altra evidenza e che viene recisamente negata dall’interessato. Alla luce del portato istruttorio la sanzione richiesta appare quindi sproporzionata per eccesso e va fissata come da dispositivo, coinvolgendo nella riduzione anche quella irrogata alla società Tutto ciò premesso il Tribunale Federale territoriale DELIBERA Di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni ascritte nei limiti di cui in motivazione e per l’effetto di irrogare le seguenti sanzioni: ARENA Antonio squalifica per anni uno EVANGELISTA Giuseppe inibizione per mesi uno ASD CECCANO ammenda di € 300,00 ASD FORMIA 1905 CALCIO ammenda di € 2.000,00 Le sanzioni decorrono dal primo giorno successivo a quello della ricezione della comunicazione. Manda alla Segreteria del Comitato Regionale Lazio per le notifiche di rito.
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