COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 95/LND del 21/11/2014 DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE RECLAMO DELLA SOCIETA’ AZZURRA GRECCIO AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI AMMENDA DI € 250 A CARICO DELLA RECLAMANTE, DI SQUALIFICA FINO AL 30.4.2015 A CARICO DEL CALCIATORE ANGELUCCI ANDREA E PER 3 GARE A CARICO DEI CALCIATORI DE ANGELIS VALERIO, RENZI MATTEO E SILVESTRI LUCA ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 80 DEL 6.11.2014 (Gara: AZZURRA GRECCIO – COLONNETTA LA MEMORIA del 1°.11.2014 – Campionato II Categoria)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 95/LND del 21/11/2014 DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE RECLAMO DELLA SOCIETA’ AZZURRA GRECCIO AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI AMMENDA DI € 250 A CARICO DELLA RECLAMANTE, DI SQUALIFICA FINO AL 30.4.2015 A CARICO DEL CALCIATORE ANGELUCCI ANDREA E PER 3 GARE A CARICO DEI CALCIATORI DE ANGELIS VALERIO, RENZI MATTEO E SILVESTRI LUCA ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 80 DEL 6.11.2014 (Gara: AZZURRA GRECCIO – COLONNETTA LA MEMORIA del 1°.11.2014 – Campionato II Categoria) La Corte Sportiva di Appello Territoriale Visto il reclamo in epigrafe, ed esaminati gli atti ufficiali; ascoltata, come da richiesta , la Società interessata; Osserva quanto segue: Quanto ai giocatori , De Angelis Valerio, Renzi Matteo e Silvestrini Luca, al termine della partita , rivolgevano all’arbitro espressioni offensive e con atteggiamento minaccioso ne impedivano l’accesso al suo spogliatoio. Relativamente , al calciatore Angelucci Andrea, al 21’ del secondo tempo veniva espulso dal campo , perché a seguito di una contestazione ad un provvedimento dell’arbitro, avanzando verso di lui a pugni chiusi, lo spingeva facendolo indietreggiare; inoltre tentava di colpirlo con un pugno non riuscendovi grazie alla sua pronta schivata. Mentre l’Angelucci veniva allontanato dai compagni, questo rivolgeva al direttore di gara ripetute frasi offensive e minacciose. Lo stesso al termine della partita, sempre con atteggiamento minaccioso, impediva temporaneamente all’arbitro di rientrare nel proprio spogliatoio. A tali eventi susseguivano l’intemperanze dei sostenitori della Società ospitante, sia con espressioni offensive e minacciose che con ulteriori atti intimidatori da parte dei tesserati non identificati, verificatisi con reiterati calci e pugni sulla porta dello spogliatoio riservato all’arbitro, tanto che lo stesso si vedeva costretto a lasciare l’impianto sportivo scortato dalle forze dell’ordine. La Società istante nel suo atto di ricorso, ribadito in sede di sua audizione, escludeva il tentativo dell’Angelucci di colpire l’arbitro, come le stesse frasi minacciose e offensive profferite nei confronti di quest’ultimo, e che il proprio tesserato avesse impedito al direttore di gara di rientrare nel suo spogliatoio, riducendosi invece l’azione dell’Angelucci, ( che tra l’altro si dirigeva verso il direttore di gara con le mani dietro la schiena), a mere proteste verbali. Così parimenti per i calciatori Renzi , De Angelis e Silvestri, in merito ai loro rispettivi addebiti. Pertanto la reclamante chiedeva in via principale l’annullamento delle sanzioni comminate e in subordine la loro riduzione e ciò anche in ordine all’ammenda erogata nei suoi diretti confronti. Il reclamo può essere accolto, relativamente alla posizione dell’Angelucci Andrea. Di fatto dal rapporto del direttore di gara, doviziosamente redatto, (che come è ben noto , per l’art. 35 sub 1.1., del c.g.s., assurge a fonte privilegiata di prova , circa i comportamenti tenuti dai tesserati durante lo svolgimento delle competizioni), si evince chiaramente la condotta del calciatore , tra l’altro capitano della squadra, che spingeva l’arbitro facendolo indietreggiare con il tentativo di sferrargli un pugno, però da lui prontamente schivato. Stesse azioni accompagnate da reiterate minacce e frasi offensive. Così è evidente per quanto concerne le condotte del De Angelis , Renzi e Silvestri che rivolgevano all’arbitro espressioni offensive , impedendogli temporaneamente l’accesso al suo spogliatoio. Considerato , che le azioni del calciatore Angelucci Andrea , pur sempre degne di ampia e opportuna censura, perché antieducative e antisportive, sono scaturite da una reazione sproporzionata ed eccessiva per una decisione arbitrale avversa alla sua squadra , questa Corte ritiene che comunque si possa addivenire ad una limitata riduzione della squalifica inflitta. E’ indubitabile altresì che tali condotte messe in essere dai giocatori di cui trattasi , e per il clima creatosi in campo, hanno influenzato le intemperanze dei sostenitori della Società ricorrente. Tanto premesso, questa Corte Sportiva DELIBERA Di accogliere parzialmente il reclamo riducendo l’ammenda a carico della Società AZZURRA GRECCIO ad € 150,00 e la squalifica del calciatore ANGELUCCI ANDREA al 31.3.2015. Di confermare la squalifica per 3 gare a carico dei calciatori DE ANGELIS, RENZI e SILVESTRI, così come anticipato sul C.U. n. 91 del 14.11.2014. La tassa reclamo va restituita.
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