COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 95/LND del 21/11/2014 DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE RECLAMO DELLA SOCIETA’ NUOVA CIRCE AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 22.4.2015 A CARICO DEL CALCIATORE POMPILI DANIELE ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI LATINA CON C.U. N. 20 DEL 23.10.2014 (Gara: ENEA POMEZIA – NUOVA CIRCE del 19.10.2014 – Campionato III Categoria Latina)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 95/LND del 21/11/2014 DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE RECLAMO DELLA SOCIETA’ NUOVA CIRCE AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 22.4.2015 A CARICO DEL CALCIATORE POMPILI DANIELE ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI LATINA CON C.U. N. 20 DEL 23.10.2014 (Gara: ENEA POMEZIA – NUOVA CIRCE del 19.10.2014 – Campionato III Categoria Latina) La Corte Sportiva di Appello Territoriale Visto il reclamo in epigrafe ed esaminati gli atti ufficiali, osserva: la Società reclamante NUOVA CIRCE con il reclamo proposto a questa Corte Sportiva di Appello e in sede di audizione, ha voluto ribadire che non vi è stato da parte del calciatore POMPILI DANIELE, alcun atteggiamento di violenza nei confronti dell’arbitro, neppure di natura intenzionale. Ammette la ricorrente che il proprio calciatore, dopo l’espulsione per il nervosismo dell’andamento della gara, si è avvicinato all’arbitro con veemenza, fino a toccarlo con la fronte, rivolgendogli nell’occasione espressioni offensive e ribadendo però nella maniera più assoluta di non aver tentato di colpire con un pugno l’arbitro. Insiste la Società NUOVA CIRCE nelle conclusioni, per una congrua riduzione della sanzione che ritiene eccessiva, anche rispetto a precedenti giurisprudenziali allegati al reclamo stesso. Questo Organo di Giustizia Sportiva ha valutato nel complesso l’andamento dei fatti e si è resa conto che, in effetti, rispetto al comportamento tenuto nella circostanza dal calciatore POMPILI, la squalifica comminatagli appare alquanto eccessiva (comportamento offensivo e gravemente minaccioso nei confronti dell’arbitro) ricondotto, secondo gli abituali parametri adottati dagli Organo di Giustizia Sportiva per casi analoghi a quelli in esame. Questa Corte di appello Territoriale ritiene pertanto che la richiesta di una diminuzione della pena avanzata dalla Società NUOVA CIRCE possa essere accolta alla luce delle considerazioni suesposte. Tutto ciò premesso, questa Corte DELIBERA Di accogliere il reclamo riducendo la squalifica del calciatore POMPILI DANIELE al 31.1.2015, così come anticipato sul C.U. n. 91 del 14.11.2014. La tassa reclamo va restituita.
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