F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 034/TFN del 26 Febbraio 2015 (86) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: LUCIANO CORRADI (all’epoca dei fatti Amministratore unico e Legale rappresentante della Società US Salernitana 1919 Srl), Società US SALERNITANA 1919 Srl – (nota n. 5204/109 pf14-15 DP/fda del 22.1.2015).

F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare - 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 034/TFN del 26 Febbraio 2015 (86) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: LUCIANO CORRADI (all’epoca dei fatti Amministratore unico e Legale rappresentante della Società US Salernitana 1919 Srl), Società US SALERNITANA 1919 Srl - (nota n. 5204/109 pf14-15 DP/fda del 22.1.2015). Il deferimento Con atto del 22 gennaio 2015, il sostituto Procuratore federale ha deferito innanzi codesto Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare i seguenti soggetti tesserati: Luciano Corradi, Amministratore Unico e Legale rappresentante della Società US Salernitana 1919 Srl, per la violazione dell’art.1bis, comma 1 del CGS, in relazione all’art. 8, comma 15 del CGS per non aver pagato all’allenatore Sig. Giuseppe Galderisi le somme poste a carico della Società US Salernitana 1919 Srl dal Collegio arbitrale presso la Lega Pro con lodo del 17 luglio 2014 (vertenza 044/2013 e comunicato il 6 agosto 2014), nel termine di trenta giorni dalla comunicazione; la Società US Salernitana 1919 Srl, per responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4 comma 1, del CGS per il comportamento posto in essere dal proprio legale rappresentante in merito al mancato adempimento degli obblighi derivanti dal lodo arbitrale del 17 luglio 2014 sopra descritto. Nei termini assegnati il difensore del Signor Corradi e della US Salernitana 1919 Srl ha presentato memoria difensiva rilevando che la comunicazione del lodo è intervenuta in data 6 agosto 2014, ossia in un periodo in cui lo studio legale era chiuso per ferie in conformità alle prescrizioni vigenti per la sospensione delle attività giudiziarie. Tale circostanza legittimerebbe il differimento del termine del pagamento al mese di settembre. Conseguentemente il pagamento della somma dovuta a seguito della definizione del lodo, in quanto avvenuta in data 25 settembre 2014, dovrebbe considerarsi tempestiva. Il dibattimento Alla riunione odierna il rappresentante della Procura federale ha chiesto l’affermazione della responsabilità e la conseguente irrogazione della sanzione dell’inibizione di mesi 6 (sei) nei confronti del Signor Luciano Corradi e della penalizzazione di punti 1 (uno) in classifica da scontarsi nella corrente stagione sportiva, oltre all’ammenda di € 3.000,00 (tremila/00) nei confronti della Società US Salernitana 1919. Il difensore degli incolpati ha richiamato le difese svolte nella memoria tempestivamente depositata, chiedendo il proscioglimento per entrambi. I motivi della decisione Il deferimento è fondato e va accolto. In via preliminare si osserva che risulta agli atti che lo studio legale ove il soggetto deferito ha eletto il proprio domicilio, abbia ricevuto, in data 6 agosto 2014, la comunicazione relativa al lodo arbitrale della Lega Pro emesso in data 18 luglio 2014. Risulta pertanto smentita l’asserita inattività dello studio. Dalla data del 6 agosto 2014 deve dunque ritenersi decorrente il termine di 30 giorni per procedere al pagamento delle somme dovute. Poiché il pagamento è pacificamente avvenuto in data 25 settembre 2014, si è verificata la violazione dell’art. 8, comma 15 del CGS contestata nell’atto di deferimento. Nessun rilievo può assumere la circostanza che, nel periodo 1 agosto – 15 settembre, le attività giurisdizionali siano sospese, atteso che la questione di cui si tratta investe profili sostanziali e non processuali. La sospensione delle attività giurisdizionali non incide sui termini fissati per altri fini e da diversi ordinamenti. La tardività del pagamento nei confronti del Signor Giuseppe Galderisi in quanto imputabile all’amministratore unico - legale rappresentante della US Salernitana 1919 Srl, implica la responsabilità diretta della stessa Società. Sanzioni congrue appaiono quelle di cui al dispositivo, in conformità con precedenti decisioni degli Organi di giustizia sportiva in casi analoghi, tenuto conto del fatto che, sia pure tardivamente ed in seguito a specifica richiesta del creditore, il pagamento è stato comunque effettuato. Il dispositivo Per tali motivi, il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare delibera di infliggere al Signor Luciano Corradi la sanzione della inibizione di giorni 20 (venti) ed alla Società US Salernitana 1919 Srl la sanzione di € 2.500,00 (duemilacinquecento/00).
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