F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 035/TFN del 02 Marzo 2015 (85) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ALBANO GUARALDI (Presidente e Legale rappresentante p.t. della Società Bologna FC 1909 Spa), Società BOLOGNA FC 1909 Spa – (nota n. 5161/975 pf13-14 SP/blp del 21.1.2015).
F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare - 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 035/TFN del 02 Marzo 2015
(85) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ALBANO GUARALDI (Presidente e Legale rappresentante p.t. della Società Bologna FC 1909 Spa), Società BOLOGNA FC 1909 Spa - (nota n. 5161/975 pf13-14 SP/blp del 21.1.2015). Il deferimento Con provvedimento del 21.01.2015 il Procuratore federale ha deferito a questo Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare rispettivamente, il Sig. Albano Guaraldi, Presidente e legale rappresentante pro tempore del Bologna FC 1909 Spa, per rispondere della violazione disciplinare ex art. 1, comma 1, CGS vigente all’epoca dei fatti (successivamente trasfuso nell’art. 1 bis, comma 1, CGS), nonché il medesimo Bologna FC 1909 Spa, in via diretta, ex art. 4, comma 1, CGS, in ordine alla condotta antiregolamentare ascritta al proprio Presidente e legale rappresentante pro tempore, come meglio indicato nella parte motiva dell'atto di deferimento. L’odierno procedimento disciplinare trae sostanzialmente origine da una notizia pubblicata da alcuni quotidiani, i quali avevano dato contezza di un incontro intervenuto tra il Sig. Albano Guaraldi e il Sig. Massimo Zanetti (socio di minoranza della compagine societaria deferita) in data 16.052014, nella località di Villorba (Tv), in occasione del quale avrebbero dovuto essere vagliati e discussi sia alcuni contingenti problemi di natura finanziaria da cui la Società sportiva felsinea all'epoca dei fatti era interessata sia le prospettive di gestione societaria. Al predetto incontro il Sig. Guaraldi aveva invitato tale Sig. Christian Frabboni, noto sostenitore del Bologna; pertanto, ad avviso della Procura federale, il coinvolgimento di quest’ultimo in vicende e problematiche del tutto estranee alle proprie competenze e al ruolo che i sostenitori di una squadra di calcio sono deputati a rivestire e la sua partecipazione all’incontro, avevano determinato un’indebita ingerenza della tifoseria nelle dinamiche di gestione societaria e di conseguenza l'insorgere di specifiche responsabilità disciplinari nei riguardi di entrambi i soggetti deferiti. Il dibattimento Nei termini assegnati i deferiti hanno fatto pervenire proprie memorie difensive. Alla riunione odierna è comparso il rappresentante della Procura federale, Avv. Dario Perugini, il quale, insistendo per l’affermazione di responsabilità nei riguardi dei soggetti sottoposti all'odierno procedimento disciplinare, ha formulato le seguenti richieste sanzionatorie: - mesi 1 (uno) di inibizione a carico del Sig. Albano Guaraldi; - € 15.000,00 (quindicimila/00) di ammenda a carico del Bologna FC 1909 Spa. É altresì comparso il difensore dei deferiti, il quale, riportandosi integralmente a quanto dedotto ed eccepito nei propri scritti difensivi, ha concluso per l'integrale proscioglimento dei propri assistiti. Motivi della decisione Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, esaminati gli atti, osserva quanto segue. In via preliminare, deve essere verificata la fondatezza o meno dell’eccezione sollevata dalla difesa di entrambi i soggetti deferiti in ordine all’asserita inutilizzabilità degli atti di indagine successivi alla data del 09.09.2014, ovvero, nello specifico, delle dichiarazioni rese dal Sig. Guaraldi in sede di audizione personale del 27.09.2014, dinanzi alla Procura federale. La richiamata eccezione é fondata e merita accoglimento. Al riguardo, si osserva che il Codice di Giustizia Sportiva elaborato dal CONI, contenente i principi generali ai quali ogni singola Federazione sportiva nazionale avrebbe dovuto successivamente conformarsi, é entrato in vigore il 12/06/2014. In tema di indagini preliminari, l'art. 64 comma 4 del predetto Codice prescrive che “Le disposizioni del Codice relative alle indagini preliminari si applicano ai fatti iscritti nel registro istituito presso la Procura generale CONI tenuto con le modalità di cui all’art. 53 (trattasi di un registro generale dei procedimenti in corso presso ciascun ufficio del Procuratore federale)”. Inoltre il citato corpus normativo regolamentare, all'art. 47 comma 2 stabilisce che la Procura federale, in relazione e ai fini dello svolgimento di tutte le indagini necessarie all’accertamento di violazioni statutarie e regolamentari di cui ha notizia “iscrive nell’apposito registro le notizie di fatti o atti rilevanti. Il registro deve essere tenuto secondo le modalità prescritte dall’ art. 53, in quanto compatibili”. Ora, poiché il Codice di Giustizia Sportiva adottato in ambito FIGC é entrato in vigore successivamente a quello elaborato dal CONI, ovvero il 01.08.2014, si deve ritenere che da tale ultima data la Procura federale si sia dovuta adeguare alla disciplina generale in precedenza richiamata, istituendo il proprio registro e iscrivendo nello stesso, appunto a far data dal 01.08.2014, i fatti o gli atti rilevanti, anche emersi e sottoposti ad attività inquirente prima della indicata data; per ciò stesso, determinandosi i presupposti ai fini della decorrenza dei termini di rito (40 giorni) previsto per la conclusione delle indagini preliminari sulla base della novellate disposizioni regolamentari, peraltro applicate alla fattispecie in argomento sia con riferimento alla notifica della comunicazione di conclusione delle indagini sia sotto l’ulteriore profilo del termini di rito accordati ai fini del deposito di memorie difensive. Se così è, la difesa dei deferiti ha correttamente eccepito l'inutilizzabilità degli atti di indagine successivi alla data del 09.09.2014, e quindi delle dichiarazioni rese dal Sig. Guaraldi il 27.09.2014 in sede di audizione personale. Tuttavia, l'accoglimento della preliminare eccezione, non delegittima l’odierno atto di deferimento né ne affievolisce la portata, essendo stato il medesimo formulato sulla base di altri atti e attività tempestivamente e ritualmente posti in essere, come ad esempio, la documentazione acquisita e le dichiarazioni rese dal Sig. Guaraldi, ex art 32 ter, comma 4, CGS, in data 26.11.2014, elementi tutti in grado di sostenere, in assoluta autonomia, il deferimento in parola, come sarà meglio chiarito nel prosieguo dell'esposizione. É di tutta evidenza come la fattispecie in esame involga la tematica afferente ai rapporti tra Società sportiva e propri sostenitori, che da un lato si risolvono, per così dire, in un vincolo di natura affettivo-filiale, nel cui ambito emergono processi di identificazione, di appartenenza sociale e territoriale, di coinvolgimento emotivo, quali fattori che determinano l’insorgere di una relazione tra i tifosi e la squadra di calcio di appartenenza per certi versi alquanto complessa; dall’altro, detto vincolo assume una connotazione di diversa natura, poiché che i sostenitori concorrono anche a finanziare il sodalizio sportivo di appartenenza, in via diretta (es. sottoscrizione di abbonamenti, acquisto di biglietti e di prodotti di merchandising) o in via indiretta (es. visione di eventi sportivi a pagamento su canali televisivi dedicati - c.d. pay per view -). Ciò posto, è indubbio il fatto che ogni Società sportiva, nel coltivare e nell'intrattenere rapporti con i propri sostenitori sia tenuta non solo all’adempimento di puntuali obblighi di controllo e di sicurezza sotto il profilo del mantenimento dell’ordine pubblico in occasione dello svolgimento delle manifestazioni sportive, ma anche ad una correttezza e trasparenza di condotta, al fine di evitare rapporti di contiguità e di collusione o di cointeressenza con gruppi di sostenitori organizzati e non. In tale ottica, come opportunamente individuato dalla Procura federale esclusivamente in via indicativa e non per ancorare la fattispecie in esame alla specifica previsione regolamentare domestica (come invece hanno assunto entrambi i soggetti deferiti), non a caso, l’art. 12, comma 1, CGS prescrive espressamente che è fatto divieto alle Società sportive di “contribuire con interventi finanziari o altre utilità alla costituzione e al mantenimento di gruppi, organizzati e non, di propri sostenitori, salvo quanto previsto dalla legislazione statale vigente”. Peraltro, in linea con il riferito arresto regolamentare di settore, anche l’ordinamento dello Stato, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 41 del 4 aprile 2007 e successive modificazioni, sino all’ultimo intervento legislativo di cui al Decreto Legge n. 119 del 22 agosto 2014 (c.d. Decreto Alfano), convertito nella Legge n. 146 del 17 ottobre 2014, è puntualmente intervenuto a fini deterrenti e dissuasivi rispetto alla eventualità che insorgano rapporti di dubbia ed incontrollata contiguità tra Società sportive e sostenitori. Ora é pacifico, anche perché trattasi di circostanza ammessa in sede di audizione personale ex art 32 ter, comma 4, CGS, che il Sig. Guaraldi si fosse recato all’incontroconvenuto con il Sig. Zanetti (socio di minoranza del Bologna FC 1909 Spa) in compagnia di tale Sig. Frabboni, individuato e indicato dal medesimo soggetto deferito quale stimato professionista bolognese (veterinario), nonché quale grande tifoso del Bologna, nei cui riguardi, peraltro, in vista della sua partecipazione alla riunione societaria in argomento, erano stati preventivamente accertati sia i profili di incensuratezza che di correttezza nei comportamenti, asseritamente sempre manifestata in occasione degli incontri di calcio disputati dal sodalizio sportivo bolognese. Il Sig. Guaraldi, nello specifico, da tempo oggetto di contestazione e sottoposto a notevoli pressioni da parte dell’ambiente sportivo bolognese, aveva ritenuto opportuno coinvolgere il citato Sig. Frabboni al solo fine di rassicurare la generalità della tifoseria rossoblù circa la trasparenza del suo operato, precisando che il sostenitore in questione si era in definitiva limitato soltanto a presenziare alla riunione de qua, non intervenendo in alcun modo nel corso dello svolgimento della stessa. Tuttavia, dai riscontri probatori acquisiti dall’organo federale inquirente certamente utilizzabili risulta che questi, nell'ambiente a tutti noto come “Forry”, fosse in realtà uno degli esponenti di spicco del gruppo “Beata Gioventù XII”; in aggiunta emerge per tabulas che detto club di tifosi, a mezzo di un comunicato ufficiale pubblicato il 20 maggio 2014 (a distanza di quattro giorni dallo svolgimento della richiamata riunione societaria), abbia dato atto della partecipazione del proprio esponente al più volte indicato consesso societario, sottolineando l’ottenimento dell’obiettivo perseguito, ovvero la diretta constatazione e l’effettiva verifica di come in concreto i soci del Bologna FC 19019 Spa intendessero sostenere la Società sportiva felsinea in un contesto societario e ambientale (sportivo) caratterizzato, già da diverso tempo, da una profonda crisi. Quanto sopra, peraltro, senza che il Sig. Frabboni, contrariamente a quanto affermato dalla difesa dei deferiti, rappresentasse finanche uno solo dei gruppi di sostenitori del Bologna FC 1909 Spa detentori del 4% del pacchetto azionario (Futuro rossoblù 2,32%, Professional club rossoblù 088%, Artigiani rossoblù 0,58% e Commercianti rossoblù 0,41%), come risulta documentalmente. Sotto tale profilo, quindi, appare tutt’altro che conferente il richiamo operato dalla difesa dei deferiti al recente e sempre più diffuso fenomeno del c.d. supporters trust che implica, al contrario, il coinvolgimento di un’intera comunità alla gestione societaria sportiva, ai relativi processi decisionali, ovviamente sulla base di puntuali linee di condotta, realizzando in tal senso modelli sostenibili di proprietà nel lungo termine. In definitiva, la partecipazione alla riunione da parte del Sig. Frabboni si é risolta in niente altro che nel vigilare sull’andamento della stessa in considerazione di evidenti sentimenti di sfiducia nutriti da una parte della tifoseria bolognese rispetto alla reale propensione del Sig. Guaraldi e del Sig. Zanetti ad operare per il bene e nell’interesse dei colori rossoblù in una momento storico caratterizzato da criticità diffuse. La presenza del Sig. Frabboni alla più volte citata riunione societaria, avallata dal socio di maggioranza del Bologna FC 1909 spa, pur essendo risultata asseritamente passiva, tuttavia, per le finalità sottese, del tutto avulse dai nuovi e apprezzabili modelli partecipativi alla governance societaria di cui si è fatto cenno in precedenza, si é rivelata quanto meno inopportuna e sintomatica di una sorta di sudditanza del socio di maggioranza del sodalizio bolognese nei riguardi di terzi privi di qualsivoglia titolo che ne legittimasse la partecipazione ad un incontro necessariamente riservato e con riferimento al quale non avrebbe dovuto essere coinvolto alcun soggetto estraneo. Ne discende che il Sig. Guaraldi si é reso responsabile della violazione disciplinare ascritta nei suoi riguardi. Dalla responsabilità del Presidente deriva quella in via diretta della Società Bologna FC 1909 Spa. P.Q.M. Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, in accoglimento del deferimento, infligge, a carico del Sig. Albano Guaraldi, la sanzione dell’inibizione per 1 (uno) mese, ed a carico del Bologna FC 1909 Spa quella dell'ammenda di importo pari a € 15.000,00 (euro quindicimila/00).
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