F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 036/TFN del 04 Marzo 2015 (79) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: PASQUALE CASALNUOVO (all’epoca dei fatti Presidente della Società ASD Real Metapontino), Società ASD REAL METAPONTINO – (nota n. 5001/1011 pf13-14 AM/ma del 15.1.2015).

F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare - 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 036/TFN del 04 Marzo 2015 (79) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: PASQUALE CASALNUOVO (all’epoca dei fatti Presidente della Società ASD Real Metapontino), Società ASD REAL METAPONTINO - (nota n. 5001/1011 pf13-14 AM/ma del 15.1.2015). Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, rilevato che, con atto del 15 gennaio 2015, la Procura federale ha deferito il Signor Pasquale Casalnuovo, nella sua qualità – all’epoca dei fatti - di Presidente e legale rappresentante della Società ASD Real Metapontino, per la violazione - indicata specificamente in parte motiva - dell'art. 1 bis, comma 1, del CGS (all’epoca dei fatti, art. 1 comma 1 del CGS allora vigente), per aver fatto uso della lista di svincolo recante la firma apocrifa del calciatore Adamo Digno, e della stessa Società ASD Real Metapontino, a titolo di responsabilità diretta a sensi dell’art. 4, comma 1, del CGS, per la violazione ascritta al proprio Presidente; considerato che, con C.U. n. 18/D del 3.04.2014, la Commissione Tesseramenti accoglieva il ricorso proposto il 18 febbraio 2014 dal calciatore Adamo Digno e disponeva il ripristino del vincolo di quest’ultimo con la Società ASD Real Metapontino, dopo aver ritenuta apocrifa l’impugnata sottoscrizione del 17.12.2013, vergata sul modulo relativo allo svincolo e apparentemente riferibile al detto calciatore; rilevato che, alla riunione odierna, la Procura federale ha insistito per I'accoglimento del deferimento con irrogazione, al Signor Pasquale Casalnuovo, della sanzione dell’inibizione per anni 1 (uno) e, alla Società, della sanzione della penalizzazione di punti 1 (uno) in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva, oltre all'ammenda di € 3.000,00 (€ tremila/00); preso atto che, sentito al riguardo il 5 e il 10 luglio 2014, il Presidente Casalnuovo ha confermato di aver raccolto personalmente la firma contestata dal calciatore, omettendo di considerare che il provvedimento della Commissione tesseramenti di cui è cenno non era stata impugnata ed è pertanto passata in giudicato; che i deferiti hanno omesso di far pervenire memorie difensive, con ciò rinunciando, di fatto, a dimostrare una diversa realtà; valutate Ie richieste della Procura federale; ritenuto che alla responsabilità del legale rappresentante della Società, cui è imputabile la violazione, consegue quella diretta della Società ai sensi dell'art. 4, comma 1, CGS; P.Q.M. Infligge, al Signor Pasquale Casalnuovo, I'inibizione di mesi 6 (sei) e, alla Società ASD Real Metapontino, la sanzione della penalizzazione di punti 1 (uno) in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva, oltre all'ammenda di € 1.000,00 (€ mille/00).
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