F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 036/TFN del 04 Marzo 2015 (76) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: DARIO PIZZIOLO (all’epoca dei fatti Presidente e Legale rappresentante della Società ASD Union Quinto), Società ASD UNION QUINTO – (nota n. 4735/650 pf13-14 LG/AM/pp dell’8.1.2015).
F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare - 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 036/TFN del 04 Marzo 2015
(76) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: DARIO PIZZIOLO (all’epoca dei fatti Presidente e Legale rappresentante della Società ASD Union Quinto), Società ASD UNION QUINTO - (nota n. 4735/650 pf13-14 LG/AM/pp dell’8.1.2015).
Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, rilevato che, con atto dell’8 gennaio 2015, la Procura federale ha deferito il Signor Pizziolo Dario, nella sua qualità – all’epoca dei fatti - di Presidente e legale rappresentante della Società ASD Union Quinto, per la violazione - indicata specificamente in parte motiva - dell'art. 10, comma 3 bis, CGS, in relazione ai punti 2), 3), 5), 6), e 10) della lettera A del C.U. n. 200 del 21 giugno 2010 della Lega Nazionale Dilettanti, Dipartimento Interregionale (serie D 2010/2011), e la stessa Società per responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, co. 1, CGS; rilevato che Ie richiamate norme sanzionano, con I'ammenda di € 1.000,00 per ogni inadempimento, il comportamento contestato; rilevato che i deferiti hanno omesso il deposito, entro iI termine del 9 luglio 2010, ore 12,00, il modulo di censimento in n. 3 copie compilato e sottoscritto dal rappresentante della Società; la copia del verbale dell’Assemblea nel corso della quale furono attribuite le cariche sociali per la Stagione Sportiva 2010/2011, vidimata per conformità dal Presidente della Società; il documento attestante l’avvenuto versamento della somma di Euro 18.000,00; la fidejussione in originale e, infine, la dichiarazione di disponibilità del campo di giuoco, secondo il modello predisposto dal Comitato medesimo, rilasciata dall’Ente proprietario, secondo quanto previsto dall’art. 24 del Regolamento della LND per la disputa di tutte le gare del Campionato Nazionale di Serie D e di altre manifestazioni ufficiali; rilevato che, alla riunione odierna, la Procura federale ha insistito per l'accoglimento del deferimento con applicazione, al Signor Dario Pizziolo, della sanzione dell'inibizione per mesi 2 (due) e, alla Società, della sanzione dell'ammenda di € 5.000,00 (€ cinquemila/00); rilevato che i deferiti hanno omesso di far pervenire memorie difensive, con ciò rinunciando, di fatto, a dimostrare una diversa realtà; valutate le richieste della Procura federale; ritenuto che alla responsabilità del legale rappresentante della Società, cui è imputabile la violazione, consegue quella diretta della Società ai sensi dell'art. 4, comma 1, CGS; P.Q.M. Infligge, al Signor Dario Pizziolo, ll'inibizione di giorni 70 (settanta) e, alla Società ASD Union Quinto, l'ammenda di € 5.000,00 (€ cinquemila/00).
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