F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 036/TFN del 04 Marzo 2015 (81) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: PASQUALE CAROTENUTO (all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la Società ASD Terracina Beach Soccer), Società ASD TERRACINA BEACH SOCCER – (nota n. 5069/26 pf14- 15 AM/ma del 19.1.2015).
F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare - 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 036/TFN del 04 Marzo 2015
(81) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: PASQUALE CAROTENUTO (all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la Società ASD Terracina Beach Soccer), Società ASD TERRACINA BEACH SOCCER - (nota n. 5069/26 pf14- 15 AM/ma del 19.1.2015).
Letti gli atti; Visto il deferimento disposto dalla Procura federale in data 19 gennaio 2015 nei confronti di: - Pasquale Carotenuto, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la Società ASD Terracina Beach Soccer, per rispondere della violazione dell’art. 1,comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva vigente all’epoca dei fatti (oggi art. 1 bis, comma 1, CGS) in relazione all’art. 8 C.U. n. 129/LND (Beach Soccer – n. 1/BS) pubblicato in data 21 gennaio 2014 dal Dipartimento Beach Soccer della LND ed in relazione al C.U. n. 188/LND (Beach Soccer – n. 1/BS) pubblicato in data 14 febbraio 2013 dal Dipartimento Beach Soccer della LND, ed in relazione alla circolare n. 1396 del 27 novembre 2013 emanata dal Segretario generale della F.I.F.A. per aver partecipato nel 2013 e nel 2014 a manifestazioni organizzate da soggetti non affiliati alla F.I.F.A. - La Società ASD Terracina Beach Soccer, per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4, comma 2, del CGS vigente all’epoca dei fatti (oggi art. 4, comma 2, CGS) per il comportamento posto in essere dal proprio tesserato. Rilevato che nessuno dei soggetti deferiti si è costituito in giudizio. Ascoltato il rappresentante della Procura federale Avv. Gianmaria Camici, il quale ha concluso per l’affermazione di responsabilità dei soggetti deferiti chiedendo l’irrogazione delle seguenti sanzioni: - per Pasquale Carotenuto: squalifica per. n. 6 (sei) gare; - per la Società ASD Terracina Beach Soccer: ammenda di € 1.000,00 (€ mille/00). Ascoltato il difensore dei soggetti deferiti il quale, pur nel riconoscere i fatti contestati, ha chiesto di riconoscere la piena buona fede riscontrabile nei comportamenti del calciatore e, conseguentemente, anche della Società. Rilevato che, in sede di audizione in data 8 settembre 2014 il Sig. Pasquale Carotenuto ha confermato di aver partecipato, sia nel 2013 che nel 2014, al Torneo “Super 8 beach soccer” con la squadra Roma Beach Soccer, precisando però di non essere a conoscenza della normativa federale che gli impediva, in virtù del suo tesseramento per la FIGC, la partecipazione a tali attività, organizzate da altre Associazioni nazionali diverse dal Dipartimento di Beach Soccer della LND. Ritenuto che dagli atti del giudizio risulta confermato che il Carotenuto aveva mostrato con i suoi comportamenti di non conoscere la normativa federale, che non è mai pervenuta al Carotenuto la comunicazione ufficiale della esclusione disposta per la “ Euro Winner Cuo 2014”, che, a seguito della mail trasmessa al Presidente del Terracina Beach Soccer con la quale il Carotenuto comunicava di non voler più partecipare al campionato di serie A “ENEL”, il calciatore riteneva di essersi “svincolato”. Considerato, però, che, pur in presenza delle attenuanti sopra indicate, in concreto, la normativa vigente risulta palesemente violata sicché non possono che essere sanzionati i soggetti deferiti. Tenuto conto nella determinazione della entità della sanzione della buona fede dei soggetti deferiti. P.Q.M. In accoglimento del deferimento, irroga le seguenti sanzioni: - per il Sig. Pasquale Carotenuto squalifica per n. 3 (tre) gare da scontare nel campionato di competenza (Beach Soccer). - per la ASD Terracina Beach Soccer ammenda di € 750,00 (€ settecentocinquanta/00).
Share the post "F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 036/TFN del 04 Marzo 2015 (81) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: PASQUALE CAROTENUTO (all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la Società ASD Terracina Beach Soccer), Società ASD TERRACINA BEACH SOCCER – (nota n. 5069/26 pf14- 15 AM/ma del 19.1.2015)."