F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 036/TFN del 04 Marzo 2015 (437) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: RENATO KELIC (all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la Società Calcio Padova Spa, attualmente tesserato per Federazione estera) – (nota n. 7792/635 pf13-14 AM/blp del 26.6.2014).

F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare - 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 036/TFN del 04 Marzo 2015 (437) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: RENATO KELIC (all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la Società Calcio Padova Spa, attualmente tesserato per Federazione estera) - (nota n. 7792/635 pf13-14 AM/blp del 26.6.2014). Con atto del 26.6.2014 il Procuratore federale ha deferito alla Commissione Disciplinare Nazionale, ora Tribunale Federale Nazionale – sezione disciplinare, i Signori Iori Manuel, Rocchi Tommaso, Nocchi Timothy, Melchiorri Federico, Almici Alberto, Improta Riccardo, Carini Filippo, Lacamera Giovanni, Buonaiuto Christian, Di Matteo Luca e Kelic Renato, All’epoca dei fatti calciatori tesserati della Società Calcio Padova Spa, nonché la Società Calcio Padova Spa, per rispondere: - i calciatori, della violazione dell’art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, vigente all’epoca dei fatti, per avere, al termine della gara Latina – Padova, disputata il 28.2.2014 presso lo stadio comunale “D. Francioni” di Latina, deciso di sfilarsi le maglie di gioco e di abbandonarle a terra, così cedendo ad una illegittima pretesa loro rivolta da propri sedicenti tifosi, di fatto legittimandone il comportamento ingiurioso ed aggressivo; - la Società, della violazione di cui all’art. 4, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per responsabilità oggettiva, in relazione alla condotta antiregolamentare ascritta ai propri calciatori. All’esito delle riunioni del 25.9.2014 e del 30.10.2014 Il Tribunale Federale Nazionale – sezione disciplinare, visto l’art. 23 CGS, ha disposto l’applicazione delle seguenti sanzioni: - squalifica per 2 (due) giornate, da scontarsi in gare ufficiali, oltre all’ammenda di € 2.000,00 (€ duemila/00) per il Sig. Timothy Nocchi; - ammenda di € 5.000,00 (€ cinquemila/00) ciascuno per i Signori Alberto Almici, Manuel Iori. Ha inflitto altresì: - ammenda di € 7.500,00 (€ settemilacinquecento/00) a carico di ciascuno dei Signori Rocchi Tommaso, Melchiorri Federico, Improta Riccardo, Carini Filippo, Lacamera Giovanni, Buonaiuto Christian e Di Matteo Luca; - ammenda di € 22.500,00 (€ ventiduemilacinquecento/00) a carico della Società Calcio Padova Spa Ha trasmesso gli atti alla Procura federale per i provvedimenti di sua competenza in ordine alla posizione del Sig. Kelic Renato, in quanto alla riunione del 30.10.2014, preliminarmente è stato disposto lo stralcio della posizione relativa al medesimo, “non essendo andata a buon fine la comunicazione al predetto tesserato della convocazione per la riunione odierna”. Successivamente, in data 7.1.2015, la Procura federale ha comunicato che il Sig. Kelic risultava tesserato in Ungheria, presso la Società Puskàs Ferenc Labdarugò Akademia, ove questo Tribunale ha notificato la convocazione. Il dibattimento Alla riunione odierna, nessuno è comparso per il deferito. Il rappresentante della Procura federale, riportatosi agli atti del deferimento, ha concluso per la irrogazione delle seguenti sanzioni: - ammenda di € 7.500,00 (€ settemilacinquecento/00) per Renato Kelic. I motivi della decisione Il deferimento, nei termini di seguito specificati, è fondato e va accolto. Deve premettersi che al presente procedimento si applicano le norme previste dal previgente Codice di Giustizia Sportivo. L’azione disciplinare, infatti, è stata esercitata dal Procuratore federale in data 26.6.2014, ben prima della entrata in vigore del nuovo CGS, deliberato dal Commissario ad Acta con decreto del 30 luglio 2014, approvato dal Presidente del CONI con delibera n. 112/52 del 31 luglio 2014, pubblicato in Roma il 1° agosto 2014 (C.U. n.36/A) ed entrato in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione, giusta art. 50, comma 1, Nuovo CGS. Come emerso dalla relazione e dagli allegati della Procura, si osserva quanto segue: al termine della gara Latina – Padova valevole per il campionato di Serie B, disputatasi presso il comunale di Latina il 28.2.2014, conclusasi con il risultato di 3 – 0 in favore dei locali, quasi tutti i calciatori patavini, unitamente al proprio allenatore, si recavano sotto il settore ospiti occupato da un gruppo di circa 30/40 loro sostenitori, ove venivano da questi pesantemente contestati ed ingiuriati; i sostenitori del Padova intimavano ai calciatori di togliersi le maglie e di abbandonarle a terra, in quanto indegni di indossarle; il primo ad aderire alla richiesta era il vice capitano Iori Manuel, seguito dal capitano Tommaso Rocchi e dagli altri compagni, tra cui il Sig. Kelic Renato. Il motivo per il quale i calciatori del Padova, al termine della gara, si siano portati sotto il settore occupato dai propri sostenitori, se su invito dell’allenatore Serena, di propria iniziativa o perché chiamati dai tifosi stessi, è irrilevante. Sta di fatto che, giunti sotto il detto settore: venivano ricoperti da insulti di vario tenore; veniva loro richiesto di togliersi la maglia; pur in assenza di minacce e senza che vi fossero problemi di ordine pubblico, aderivano a tale richiesta incondizionatamente, nella consapevolezza, pure a fronte di una richiesta ritenuta illegittima, di porre in essere un comportamento umiliante ed anti sportivo. Alla luce del quadro probatorio emerso, conformemente a quanto già affermato con riferimento a precedenti analoghi, questo Tribunale ritiene che spogliarsi della maglia di gioco su richiesta dei propri tifosi, per abbandonarla sul terreno di gioco per una presunta accusa di indegnità, equivale al venir meno dei valori a base dello sport, tra cui rientrano sicuramente anche l’attaccamento alla maglia ed ai colori sociali. Non a caso, nel comune sentire, l’atleta che interpreta in modo particolare tale attaccamento viene individuato come portatore di quei valori e, anche all’esterno della cerchia dei tifosi, riconosciuto come “bandiera” del sodalizio di appartenenza. Spogliarsi della propria maglia, pertanto, equivale a rinnegare quei valori e non può non essere valutato in termini negativi, specie quando, come verificatosi nel caso de quo, siano del tutto assenti atti di violenza o minacce concrete per la propria ed altrui incolumità. Ritenuta la rilevanza disciplinare della condotta ascritta al deferito, deve affermarsene la responsabilità per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità sanciti dall’art. 1, comma 1, del CGS, vigente all’epoca dei fatti. Sanzioni congrue, anche alla luce della decisione della C.F.A. del 10.11.2014 sono quelle di cui al dispositivo. Il dispositivo Il Tribunale Federale Nazionale – sezione disciplinare, infligge la sanzione dell’ammenda di € 5.000,00 (€ cinquemila/00)) a carico di Renato Kelic.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it