COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 66 del 2 gennaio 2015 DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE 21. DELIBERA C.S.A.T. – RECLAMO SANGILIO – GARA SANGILIO / HONVEED COPERCHIA DEL 13.12.2014 – 1^ CAT.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 66 del 2 gennaio 2015 DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE 21. DELIBERA C.S.A.T. – RECLAMO SANGILIO – GARA SANGILIO / HONVEED COPERCHIA DEL 13.12.2014 – 1^ CAT. La Corte Sportiva di Appello Territoriale, visti gli atti ufficiali; letto il reclamo, osserva: con decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale del C.R. Campania, n. 61 del 18.12.2014, il Giudice Sportivo Territoriale ha inflitto le seguenti sanzioni: euro 600.00 di ammenda con obbligo di disputa, della prossima gara interna, a porte chiuse, a carico della società reclamante; a carico del dirigente, sig. De Rosa Francesco, la sanzione dell’inibizione fino al 13.06.2015; a carico del massaggiatore, sig. Attianese Adamo, la squalifica fino al 13.06.2015; ed infine, a carico dei calciatori Copertino Aniello, Crispo Gerardo e Di Maio Salvatore, la squalifica per sei giornate di gara. Con ricorso trasmesso, a mezzo fax, in data 24.12.2014, la società Sangilio ha proposto reclamo avverso le citate decisioni. In ragione dell’urgenza, questo Collegio esamina, a stralcio, l’impugnazione dell’obbligo di disputa della gara interna a porte chiuse. Al riguardo, deve preliminarmente rilevarsi l’inammissibilità dell’opposizione, ai sensi dell’art. 45, comma 3, lettera c), del Codice di Giustizia Sportiva (che prescrive, per l’appunto, la non impugnabilità della squalifica di campo per una giornata di gara, alla quale è assimilato l’obbligo di disputa di una gara a porte chiuse. Si determina, altresì, il rinvio alla seduta del 12 gennaio 2015 per la decisione nel merito delle sanzioni a carico del dirigente, del massaggiatore, dei calciatori e della sanzione accessoria pecuniaria, disponendo la convocazione del presidente della società, che ha presentato regolare richiesta di audizione, alle ore 16.00. P.Q.M. DELIBERA di dichiarare inammissibile il reclamo proposto dalla società Sangilio nella sola parte riguardante la disputa di una gara a porte chiuse; rinvia alla seduta del 12 gennaio 2015 per la decisione sugli altri aspetti del reclamo, disponendo la convocazione del presidente della società, senz’altro avviso, per le ore 16.00 del medesimo giorno; nulla dispone, all’atto, in ordine alla tassa reclamo, non versata.
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