COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 66 del 2 gennaio 2015 DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE 23. DELIBERA C.S.A.T. – RECLAMO POLISPORTIVA BARONISSI – GARA OLIMPIA CALCIO BELLIZZI / POLISPORTIVA BARONISSI DEL 13.12.2014 – 2^ CAT.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 66 del 2 gennaio 2015 DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE 23. DELIBERA C.S.A.T. – RECLAMO POLISPORTIVA BARONISSI – GARA OLIMPIA CALCIO BELLIZZI / POLISPORTIVA BARONISSI DEL 13.12.2014 – 2^ CAT. La Corte Sportiva di Appello Territoriale, visti gli atti ufficiali; letto il reclamo, osserva: con decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale del C.R. Campania n. 61 del 18 dicembre 2014, pag. 1107, il Giudice Sportivo Territoriale ha inflitto la squalifica per tre gare al calciatore Picariello Vincenzo, perché, “espulso per somma di ammonizioni, alla notifica del provvedimento disciplinare rivolgeva minacce all’arbitro”. La decisione è stata impugnata dalla reclamante (senza richiesta di audizione), la quale ha sostenuto sostiene che “il calciatore non rivolgeva nessun tipo di minacce al direttore di gara…” e che “l’accaduto sia stato perseguito con eccessiva severità”, chiedendo a questo Collegio di “… ridurre, drasticamente, la sanzione della squalifica”. Nel rapporto di gara, l’arbitro ha riportato che il calciatore Picariello, all’atto della espulsione per seconda ammonizione, gli si avvicinava e gli “rivolgeva la seguente frase tre volte: ”; lo stesso, invitato ad uscire dal recinto di giuoco, gli “rivolgeva la seguente frase: ”. Com’è noto, il rapporto arbitrale costituisce fonte privilegiata di prova, con la conseguenza che, in mancanza di elementi probanti, idonei a smentire la ricostruzione dei fatti operata dall’arbitro, non sia consentito a questa Corte di revocare in dubbio quanto refertato dal direttore di gara. Deve aggiungersi che il calciatore in argomento, prima di pronunciare le frasi sopra riportate, era stato oggetto di espulsione per doppia ammonizione (alla quale consegue, per automatismo, la squalifica per una giornata di gara), per cui deve ritenersi assolutamente equilibrata la complessiva squalifica per tre gare, inflitta dal Giudice di prime cure. P.Q.M. DELIBERA di rigettare il reclamo proposto dalla società Polisportiva Baronissi; dispone addebitarsi la tassa reclamo, non versata, sul conto della società reclamante.
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