COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 69 del 15 gennaio 2015 DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE 24. DELIBERA C.S.A.T. – RECLAMO MIANO – GARA MIANO / PORTICI 1906 DEL 7.12.2014 – ECCELLENZA
COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 69 del 15 gennaio 2015
DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE
24. DELIBERA C.S.A.T. – RECLAMO MIANO – GARA MIANO / PORTICI 1906 DEL 7.12.2014 – ECCELLENZA La Corte Sportiva di Appello Territoriale, visti gli atti ufficiali; letto il reclamo, osserva: con decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale del C.R. Campania, n. 58 dell’11 dicembre 2014, il Giudice Sportivo Territoriale ha inflitto la squalifica, per otto gare, a carico del calciatore Salvatore Francesco, perché “colpiva l’assistente ufficiale n. 1 volontariamente con il pallone, provocandogli dolore ad una gamba”. La decisione è stata impugnata dalla reclamante, a mezzo raccomandata postale del 16.12.2014. La tesi difensiva della società reclamante non può trovare favorevole accoglimento. Invero, la narrazione fatta dal direttore di gara, in merito al comportamento tenuto da calciatore Salvatore Francesco, risulta chiara e circostanziata. D’altronde, anche l’entità della sanzione inflitta in prime cure è proporzionata ai fatti accaduti ed alle circostanze aggravanti, che si individuano nella violenza del gesto, come descritto negli atti ufficiali. P.Q.M. DELIBERA di rigettare il reclamo proposto dalla società Miano; dispone addebitarsi la tassa reclamo, non versata, sul conto della reclamante.
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