COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 69 del 15 gennaio 2015 DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE 25. DELIBERA C.S.A.T. – RECLAMO AURUNCI – GARA AURUNCI / MIANO DEL 2.11.2014 – ECCELENZA RECLAMO SIG. IMPROTA MARIANO – GARA AURUNCI / MIANO DEL 2.11.2014 – ECCELLENZA
COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 69 del 15 gennaio 2015
DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE
25. DELIBERA C.S.A.T. – RECLAMO AURUNCI – GARA AURUNCI / MIANO DEL 2.11.2014 – ECCELENZA RECLAMO SIG. IMPROTA MARIANO – GARA AURUNCI / MIANO DEL 2.11.2014 – ECCELLENZA La Corte Sportiva di Appello Territoriale, visti gli atti ufficiali, sentiti, nella riunione del 24.11.2014, la società, nella persona del suo assistente legale, ed il reclamante, che avevano presentato regolare richiesta di audizione; auditi i Commissari di Campo, nelle riunioni del 24 novembre e 1° dicembre 2014; ascoltato l’assistente ufficiale n. 2 a chiarimenti, nella riunione del 1° dicembre 2014, con l’assistenza del Rappresentante del Comitato Regionale Arbitri; letto il reclamo, osserva: con decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale del C.R. Campania, n. 40 del 6.11.2014, il Giudice Sportivo Territoriale ha inflitto l’inibizione, fino 2.02.2015, a carico del Dirigente, sig. Improta Mariano, perché “a fine gara, colpiva con due schiaffi un calciatore della società ospitata”. Con ricorsi trasmessi, a mezzo plico raccomandata postale, nei termini temporali prescritti, la società ed il sig. Improta Mariano hanno proposto reclamo avverso la citata decisione. La tesi difensiva dei reclamanti deve essere parzialmente condivisa. Preliminarmente, questo Collegio riunisce, per connessione oggettiva, i due reclami. Orbene, dalla documentazione depositata, in atti, dai reclamanti, nonché dall’istruttoria espletata a seguito delle convocazioni dei Commissari di Campo e dell’assistente ufficiale dell’arbitro n. 2, si rileva che effettivamente, a fine gara, nello spazio antistante la tribuna, il sig. Improta Mariano veniva in contatto con i calciatori della società avversaria, con spinte vicendevoli. Non è stata raggiunta, viceversa, la piena prova dell’episodio dello schiaffo, che lo stesso sig. Improta avrebbe inferto ad un calciatore della società antagonista. A detta di uno dei Commissari di Campo, in sede di audizione presso questo Collegio, l’episodio si sarebbe verificato, ma come “schiaffo lieve”, così come qualificato dal predetto Commissario di Campo. Pertanto, la condotta, pur indiscutibilmente deprecabile e da condannare, tenuta dal dirigente, sig. Improta Mariano, deve essere derubricata e, con essa, deve essere ridotta al 16.01.2015 la sanzione dell’inibizione, inflitta in prime cure a carico del menzionato dirigente. P.Q.M. DELIBERA in accoglimento parziale dei reclami proposti dalla società Aurunci e dal sig. Improta Mariano, di ridurre al 16.01.2015 l’impugnata squalifica a carico del dirigente, sig. Improta Mariano; nulla dispone in ordine alla tassa reclamo, non versata né dalla società reclamante, né dal sig. Improta Mariano (autorizzato dal presidente della società all’eventuale addebito, sul conto della società, della tassa di euro 65.00, come prescritto per i reclami prodotti dai tesserati).
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