COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 69 del 15 gennaio 2015 DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE 27. DELIBERA C.S.A.T. – RECLAMO SANGILIO – GARA SANGILIO / HONVEED COPERCHIA DEL 13.12.2014 – 1^ CAT.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 69 del 15 gennaio 2015 DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE 27. DELIBERA C.S.A.T. – RECLAMO SANGILIO – GARA SANGILIO / HONVEED COPERCHIA DEL 13.12.2014 – 1^ CAT. La Corte Sportiva di Appello Territoriale, visti gli atti ufficiali; letto il reclamo, vista la precedente decisione di questo Collegio, pubblicata sul Comunicato Ufficiale del C.R. Campania, n. 66 del 2.01.2015, con la quale era stato stabilito di rinviare alla seduta odierna la trattazione nel merito delle sanzioni a carico dei dirigente, del massaggiatore, dei calciatori, nonché della sanzione accessoria pecuniaria, disponendo la convocazione della società; sentita, nella persona del suo delegato, la società, che aveva presentato regolare richiesta di audizione; tanto premesso, rileva la parziale fondatezza dell’atto di impugnazione. Deve premettersi che, anche in sede di audizione presso questo Collegio, la società non ha contestato la sanzione pecuniaria, ma ha chiesto riduzioni delle sanzioni, sia per il dirigente ed il massaggiatore, sia per i calciatori, in quanto, ad avviso della reclamante, si sarebbero resi tutti responsabili di vivaci proteste, ma non dei comportamenti, così come sanzionati dal Giudice Sportivo Territoriale. In realtà, il dirigente, sig. De Rosa Francesco ed il massaggiatore, sig. Attianese Adamo, sono stati sanzionati con l’inibizione e la squalifica, fino al 13.06.2015, in quanto, “spalleggiati da altri tesserati, spintonavano e minacciavano, a più riprese, l’arbitro”. Un’approfondita istruttoria ha consentito la ricostruzione della vicenda, che determina la riduzione dell’inibizione e della squalifica al 13.02.2015. Per quanto attiene ai calciatori Copertino Aniello, Crispo Gerardo e Di Maio Salvatore, sanzionati dal Giudice di prime cure con sei giornate di squalifica, in considerazione dei fatti, come accertati in questo secondo grado di giudizio, nonché sulla base di decisioni per casi analoghi, le squalifiche vengono ridotte, come di seguito specificato: a carico del calciatore Copertino Aniello, a cinque giornate di squalifica; a carico dei calciatori Crispo Gerardo e Di Maio Salvatore, a quattro giornate di squalifica. P.Q.M. DELIBERA in accoglimento parziale del reclamo proposto dalla società Sangilio, di ridurre le sanzioni impugnate, come di seguito specificato: a carico del calciatore Copertino Aniello, a cinque giornate di squalifica; a carico del calciatore Crispo Gerardo, a quattro giornate di squalifica; infine, a carico del calciatore Di Maio Salvatore, a quattro giornate di squalifica; nulla dispone in ordine alla tassa reclamo, non versata.
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