COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 69 del 15 gennaio 2015 DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE 28. DELIBERA C.S.A.T. – RECLAMO VIRTUS A. DI GIORGIO – GARA VIRTUS A. DI GIORGIO / TRAMONTI DEL 13.12.2014 – 1^ CAT.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 69 del 15 gennaio 2015 DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE 28. DELIBERA C.S.A.T. – RECLAMO VIRTUS A. DI GIORGIO – GARA VIRTUS A. DI GIORGIO / TRAMONTI DEL 13.12.2014 – 1^ CAT. La Corte Sportiva di Appello Territoriale, visti gli atti ufficiali; letti i reclami, osserva: con decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale del C.R. Campania n. 61 del 18 dicembre 2014, il Giudice Sportivo Territoriale ha inflitto le seguenti sanzioni: la squalifica per sei gare al calciatore Risi Valerio, perché, “espulso dal terreno di giuoco per linguaggio offensivo e proteste, spintonava l’arbitro e tentava di aggredirlo a più riprese, senza riuscirvi perché trattenuto”; la squalifica per quattro gare al calciatore Ayari Maher, perché, “spalleggiato da altri tesserati, accerchiava l’arbitro, minacciandolo ed ingiuriandolo”. Le decisioni sono state impugnate, con due distinti atti, dalla reclamante (senza richiesta di audizione), la quale, nel primo atto, ha sostenuto che “il calciatore Risi Valerio, dopo una serie di falli ricevuti, esasperato reagiva al’ennesimo fallo subito all’indirizzo del’arbitro il quale, invece di fischiare il fallo il suo favore, lo espelleva dal campo”; nell’integrazione al ricorso, ha sostenuto che “il calciatore Ayari Maher chiedeva spiegazioni sull’espulsione del compagno di squadra e che l’arbitro sicuramente ha equivocato le parole dette dal medesimo calciatore, il quale, essendo straniero, si esprimeva a stento in un italiano corretto”. Nel supplemento del proprio rapporto di gara, l’arbitro ha riportato i fatti come di seguito specificato: il calciatore Risi Valerio, capitano della squadra, ha contestato una decisione arbitrale, su un fallo laterale accordato alla squadra avversaria, con frase blasfema. All’atto della sua espulsione, in preda alla rabbia, spintonava il direttore di gara, con continue minacce e tentativo di aggressione, sedate in seguito all’intervento dei dirigenti di entrambe le società; il calciatore Ayari Maher, quale calciatore non espulso dal campo (in panchina, in quanto sostituito), minacciava ed ingiuriava continuamente l’arbitro. Com’è noto, il rapporto arbitrale costituisce fonte privilegiata di prova, con la conseguenza che, in mancanza di elementi probanti, idonei a smentire la ricostruzione dei fatti operata dal direttore di gara, non sia consentito a questa Corte di revocare in dubbio quanto refertato negli atti ufficiali. Deve aggiungersi che i comportamenti tenuti dai due calciatori sono stati valutati, dal Giudice di prime cure, con esatta corrispondenza alle prescrizioni, di cui al Codice di Giustizia Sportiva, con commisurazioni equilibrate. P.Q.M. DELIBERA di rigettare il reclamo proposto dalla società Virtus A. Di Giorgio; dispone addebitarsi la tassa reclamo, non versata, sul conto della società reclamante.
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