COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 69 del 15 gennaio 2015 DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE 30. DELIBERA C.S.A.T. – RECLAMO SPORTING SALA CONSILINA – GARA CERTOSA DI PADULA / SPORTING SALA CONSILINA DEL 9.11.2014 – 2^ CAT.
COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 69 del 15 gennaio 2015
DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE
30. DELIBERA C.S.A.T. – RECLAMO SPORTING SALA CONSILINA – GARA CERTOSA DI PADULA / SPORTING SALA CONSILINA DEL 9.11.2014 – 2^ CAT. La Corte Sportiva di Appello Territoriale, visti gli atti ufficiali; sentita, nella riunione del 24.11.2014, nella persona del suo rappresentante, la società, che aveva presentato regolare richiesta di audizione; ascoltato l’arbitro a chiarimenti, nella riunione del 1° dicembre 2014, con l’assistenza del Rappresentante del Comitato Regionale Arbitri; letto il reclamo, osserva: con decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale del C.R. Campania, n. 43 del 13.11.2014, il Giudice Sportivo Territoriale ha inflitto alla reclamante, in termini di responsabilità oggettiva, la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3, nonché l’ammenda di euro 500,00 per fatti violenti che si sarebbero verificati ai danni dell’arbitro, di cui euro 100.00 imputabili al calciatore Tommasiello Michele, ex art. 19, comma 6, C.G.S.; infine, le seguenti squalifiche: fino all’8.12.2014, a carico dell’assistente di parte, sig. Melillo Antonio, e dell’allenatore, sig. Tonti Luca; fino al’8.11.2016, a carico del calciatore Tommasiello Michele; per sei giornate a carico dei calciatori Garofalo Alessandro e Iuliano Giuseppe. Preliminarmente, questo Collegio rileva l’inammissibilità dell’atto, nella sola parte riguardante le squalifiche dell’allenatore e dell’assistente di parte, ai sensi dell’art. 45, del Codice di Giustizia Sportiva (sanzioni inferiori ad un mese e, quindi, non impugnabili). Entrando, poi, nel merito delle altre doglianze, questa Corte rileva che sussistono contraddittorietà ed incertezza nella ricostruzione della vicenda in esame, alle quali non si è potuto ovviare nemmeno dopo l’audizione della reclamante e del direttore di gara. In particolare, la versione di quest’ultimo diverge anche, in misura significativa, dalla probante documentazione allegata dalla reclamante al suo atto d’impugnazione. Inoltre, divergono tra loro, nella ricostruzione della dinamica dei fatti, lo stesso rapporto e relativo supplemento di gara, nonché la dichiarazione resa dal direttore di gara innanzi a questa Corte, in sede di audizione. La versione dell’arbitro, infine, diverge anche dall’atto n. 52/206 del 9.11.2014 dei Carabinieri della Stazione di Sala Consilina, in particolare, su un punto essenziale: l’arbitro dichiara che l’allenatore e l’assistente di parte della società Sporting Sala Consilina “ordinavano perentoriamente ai calciatori di abbandonare il terreno di giuoco”; i Carabinieri, invece, con formale atto ufficiale, riferiscono che l’arbitro “chiedeva di essere accompagnato presso gli spogliatoi, in quanto riferiva di aver paura nel proseguire ad arbitrare la fine dell’incontro di calcio, allontanandosi dal campo, unitamente agli scriventi, senza aver decretato la fine o sospensione della gara stessa”. Pertanto, questo Collegio ritiene ineludibile la trasmissione degli atti del fascicolo alla Procura Federale della F.I.G.C., al fine che proceda agli accertamenti di sua competenza, unici che possano consentire di addivenire ad una conclusione accertata, al cospetto di quanto innanzi puntualizzato. P.Q.M. DELIBERA di sospendere il giudizio, disponendo la trasmissione degli atti alla Procura Federale della F.I.G.C., affinché accerti il reale svolgimento dei fatti, riservandosi ogni decisione all’esito dei richiesti accertamenti; nulla dispone, all’atto, in ordine alla tassa, non versata.
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