COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 69 del 15 gennaio 2015 DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE 31. DELIBERA C.S.A.T. – RECLAMO ATLETIK – GARA ATLETIK / CAFASSO DEL 22.11.2014 – 2^ CAT.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 69 del 15 gennaio 2015 DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE 31. DELIBERA C.S.A.T. – RECLAMO ATLETIK – GARA ATLETIK / CAFASSO DEL 22.11.2014 – 2^ CAT. La Corte Sportiva di Appello Territoriale, visti gli atti ufficiali; letto il reclamo, osserva: con decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale del C.R. Campania n. 51 del 27.11.2014, il Giudice Sportivo Territoriale ha inflitto la squalifica per otto gare al calciatore Di Gregorio Gianni, per, “ingiurie all’arbitro e per avergli poggiato il pugno al viso”, nonché l’ammenda di euro 120.00 “per ingiurie e minacce all’indirizzo dell’arbitro”. La decisione è stata impugnata dalla reclamante, la quale ha sostenuto che “il calciatore non ha mai dato un pugno all’arbitro…” e che “presumibilmente vi è stato contatto tra l’arbitro ed i guanti del portiere….”, chiedendo a questo Collegio di “… ridurre, drasticamente, la sanzione della squalifica”. Per quanto attiene, poi, alla contestazione dell’ammenda, la reclamante sostiene che non vi siano state frasi ingiuriose e minacciose da parte dei sostenitori, per tutta la durata della gara. Nel rapporto di gara, l’arbitro ha registrato quanto segue: per quel che concerne il calciatore Di Gregorio Gianni, “in seguito alla concessione della rete alla società avversaria, mi rivolgeva frasi ingiuriose e poggiava un pugno sulla mia faccia, facendomi avvertire una lieve sensazione di dolore”; per quel che concerne la sanzione pecuniaria accessoria, “per tutta la durata della gara i sostenitori della squadra di casa mi rivolgevano frasi ingiuriose e minacciose che reiteravano, a fine gara, posizionandosi all’ingresso degli spogliatoi”. Com’è noto, il rapporto arbitrale costituisce fonte privilegiata di prova, con la conseguenza che, in mancanza di elementi probanti, idonei a smentire la ricostruzione dei fatti operata dal direttore di gara, non sia consentito a questa Corte di revocare in dubbio quanto da lui refertato. P.Q.M. DELIBERA di rigettare il reclamo proposto dalla società Atletik; dispone addebitarsi la tassa reclamo, non versata, sul conto della società reclamante.
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