COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 69 del 15 gennaio 2015 DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE 32. DELIBERA C.S.A.T. – RECLAMO FOOTBALL MAGICA PROMOTION – GARA FOOTBALL MAGICA PROMOTION / REGHINNA MINOR DEL 13.12.2014 – CALCIO A CINQUE – SERIE C2

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 69 del 15 gennaio 2015 DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE 32. DELIBERA C.S.A.T. – RECLAMO FOOTBALL MAGICA PROMOTION – GARA FOOTBALL MAGICA PROMOTION / REGHINNA MINOR DEL 13.12.2014 – CALCIO A CINQUE – SERIE C2 La Corte Sportiva di Appello Territoriale, visti gli atti ufficiali; letto il reclamo, osserva: con decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale del C.R. Campania n. 61 del 18.12.2014, il Giudice Sportivo Territoriale ha inflitto la squalifica per tre gare al calcettista Camera Francesco, perché, “a fine gara minacciava ripetutamente il direttore di gara”. La decisione è stata impugnata dalla reclamante, con “plico raccomandata 1 giorno” del 22.12.2014, ovvero nei termini temporali prescritti. La tesi difensiva della reclamante non può trovare favorevole accoglimento. Invero, la società afferma, nel proprio atto d’impugnazione, che il calcettista Camera Framcesco non sia stato espulso e che le minacce a fine gara siano state profferite dal calcettista Di Donato Alfonso, espulso al 25’ del secondo tempo. Tale affermazione non è sostenuta da alcuna attività probatoria, da parte della società reclamante, in quanto il direttore di gara, nel proprio supplemento di rapporto, cita testualmente: “a fine gara mentre mi recavo negli spogliatoi, il sig. Camera Francesco, capitano della società Football Magica Promotion, tenta di intimidirmi con ripetute minacce, quali ”. Pertanto, questo Collegio ritiene equa e proporzionata la sanzione inflitta in prime cure, trattandosi, tra l’atro, di atleta con la funzione di capitano. P.Q.M. DELIBERA di rigettare il reclamo proposto dalla società Football Magica Promotion; dispone addebitarsi la tassa reclamo, non versata, sul conto della società reclamante.
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