COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 72 del 22 gennaio 2015 DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE 34. DELIBERA C.S.A.T. – RECLAMO ATLETICO CASTELFRANCI 1983 – GARA S. LUCIA DI SERINO / ATLETICO CASTELFRANCI 1983 DEL 3.01.2015 – 2^ CAT.
COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 72 del 22 gennaio 2015
DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE
34. DELIBERA C.S.A.T. – RECLAMO ATLETICO CASTELFRANCI 1983 – GARA S. LUCIA DI SERINO / ATLETICO CASTELFRANCI 1983 DEL 3.01.2015 – 2^ CAT. La Corte Sportiva di Appello Territoriale, visti gli atti ufficiali, sentita, nella persona del suo rappresentante, la società reclamante, che aveva presentato regolare richiesta di audizione; letto il reclamo, osserva: con decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale del C.R. Campania, n. 67 del 9.01.2015, il Giudice Sportivo Territoriale ha inflitto la squalifica, per quattro giornate di gara, a carico del calciatore, sig. Di Maio Vincenzo, perché “dopo essere stato espulso per fallo di chiara occasione da rete, rivolgeva al direttore di gara ingiurie e minacce”. Con ricorso trasmesso, a mezzo fax, in data 13.01.2015, e, successivamente, a mezzo plico raccomandata postale, comunque nei termini temporali prescritti, la società ha proposto reclamo avverso la citata decisione. La tesi difensiva della reclamante deve essere parzialmente condivisa. A parere di questo Collegio, nel prendere visione dei documenti ufficiali dell’arbitro, si appalesa commisurata per eccesso la sanzione inflitta in prime cure, in quanto il calciatore Di Maio Vincenzo contestava al direttore di gara la concessione del calcio di rigore. Deve, quindi, ritenersi che si sia trattato di proteste e non di ingiurie e/o offese. Questa Corte ritiene di dover ridurre a tre giornate di gara l’impugnata squalifica a carico del nominato calciatore Di Maio. P.Q.M. DELIBERA in accoglimento parziale del reclamo proposto dalla società Atletico Castelfranci 1983, di ridurre a tre giornate di gara l’impugnata squalifica a carico del calciatore, sig. Di Maio Vincenzo; nulla dispone in ordine alla tassa reclamo, non versata.
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