COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 72 del 22 gennaio 2015 DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE 35. DELIBERA C.S.A.T. – RECLAMO SAN NICOLA CALCIO 2009 – GARA SAN NICOLA CALCIO 209 / REAL CANCELLO ARNONE DEL 3.11.2014 – ATT. MISTA
COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 72 del 22 gennaio 2015
DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE
35. DELIBERA C.S.A.T. – RECLAMO SAN NICOLA CALCIO 2009 – GARA SAN NICOLA CALCIO 209 / REAL CANCELLO ARNONE DEL 3.11.2014 – ATT. MISTA La Corte Sportiva di Appello Territoriale, visti gli atti ufficiali; letto il reclamo; vista la precedente decisione di questo Collegio, pubblicata sul Comunicato Ufficiale del C.R. Campania, n. 51 del 27.11.2014, con la quale era stata disposta la convocazione della società, che aveva presentato regolare richiesta di audizione: ascoltato l’arbitro a chiarimenti, nella riunione del 1° dicembre 2014, con l’assistenza del Rappresentate del Comitato Regionale Arbitri; preso atto dell’assenza della società, benché ritualmente convocata per ben tre volte; tanto premesso, rileva la parziale fondatezza dell’atto di impugnazione. Invero, l’arbitro, in sede di audizione presso questo Collegio, ha confermato che i calciatori Carbone Michele e Grillo Antony abbiano tentato di colpirlo con schiaffi e calci, senza riuscirvi. Alla luce di tale dichiarazione questo Collegio ritiene di dover ridurre le squalifiche a carico dei nominati calciatori, come di seguito specificato: squalifica fino al 15.03.2015, a carico del calciatore Carbone Michele; squalifica fino al 28.02.2015, a carico del calciatore Grillo Antony; di confermare nel resto. P.Q.M. DELIBERA in accoglimento parziale del reclamo proposto dalla società San Nicola Calcio 2009, di ridurre le impugnate sanzioni, come di seguito specificato: squalifica fino al 15.03.2015, a carico del calciatore Carbone Michele; squalifica fino al 28.02.2015, a carico del calciatore Grillo Antony; di confermare nel resto; nulla dispone in ordine alla tassa reclamo, non versata.
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