COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 74 del 29 gennaio 2015 DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE 39. DELIBERA C.S.A.T. – RECLAMO JUVE DOMIZIA – GARA JUVE DOMIZIA / ORATORIO DON GUANELLA DELL’8.12.2014 – UNDER 17

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 74 del 29 gennaio 2015 DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE 39. DELIBERA C.S.A.T. – RECLAMO JUVE DOMIZIA – GARA JUVE DOMIZIA / ORATORIO DON GUANELLA DELL’8.12.2014 – UNDER 17 La Corte Sportiva di Appello Territoriale, visti gli atti ufficiali; letto il reclamo; osserva: con decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale del C.R. Campania, n. 58 dell’11.12.2014, il Giudice Sportivo Territoriale ha inflitto la squalifica, fino all’8.03.2015, a carico dell’allenatore, sig. Sardo Mario, perché, “profferiva ingiurie nei confronti del’arbitro e, a fine gara, minacce nei confronti dello stesso, raggiungendolo nel suo spogliatoio”. Con ricorso trasmesso, a mezzo plico raccomandata, in data 17.12.2014, ovvero nei termini temporali prescritti, la società Juve Domizia ha proposto reclamo avverso la citata decisione. La tesi difensiva della reclamante non può trovare favorevole accoglimento. Invero, dal reclamo presentato non si rilevano elementi probanti, idonei ad indurre questo Collegio a modificare la decisione del Primo Giudice, che si ritiene equa e proporzionata ai fatti addebitati. Quanto alla richiesta di sentire il presidente della società reclamante, deve, ancora una volta, sottolinearsi che essa debba essere esplicitata in modo affermativo, non nel senso che possa essere riservata, in tal senso, facoltà discrezionale all’Organo Giudicante. P.Q.M. DELIBERA di rigettare il reclamo proposto dalla società Juve Domizia; dispone addebitarsi la tassa reclamo, non versata, sul conto della medesima società.
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