COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 76 del 05 Febbraio 2015 DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE 42. DELIBERA C.S.A.T. – RECLAMO CAPPETTA VITO – GARA GARA E206 GRAVIT W.L. / SPORTING ACCADIA DEL 18.10.2014 – 1^ CAT.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 76 del 05 Febbraio 2015 DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE 42. DELIBERA C.S.A.T. – RECLAMO CAPPETTA VITO – GARA GARA E206 GRAVIT W.L. / SPORTING ACCADIA DEL 18.10.2014 – 1^ CAT. La Corte Sportiva di Appello Territoriale, visti gli atti ufficiali; sentito – in due distinte sedute: del 3.11.2014 e dell’1.12.2014 – il reclamante, con l’assistenza del difensore legale, atteso che egli aveva presentato regolare richiesta di audizione; ascoltato l’arbitro a chiarimenti, nella riunione del 17.11.2014, con l’assistenza del Rappresentante del Comitato Regionale Arbitri; letto il reclamo, osserva: con decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale del C.R. Campania, n. 32 del 23.10.2014, il Giudice Sportivo Territoriale ha inflitto, a carico del calciatore Cappetta Vito, la squalifica fino al 18.10.2019, con preclusione alla permanenza in qualsiasi rango e categoria della F.I.G.C. per sputi ed atti di violenza ai danni dell’arbitro. Al riguardo, questo Collegio, per quanto attiene al ricorso in oggetto, ritiene di dover sintetizzare i fatti, come risultanti dagli atti del fascicolo e dalle audizioni del calciatore reclamante e dell’arbitro. A fine gara, l’arbitro veniva accerchiato da vari calciatori, che reclamavano in quanto la fine dell’incontro sarebbe stata fischiata con notevole anticipo. Il direttore di gara, su questo punto, ha asserito di essere sicuro che erano trascorsi i 45’ della seconda frazione di gioco, oltre a due minuti di recupero. Sull’aggressione, per quanto riguarda il reclamante, il direttore di gara ha riferito, contrariamente a quanto dichiarato dal reclamante medesimo, di essere sicuro che il calciatore, sig. Vito Cappetta, dopo gli insulti, sia stato l’autore del calcio, causa della caduta a terra del direttore di gara. Tanto premesso, sulla base delle risultanze dibattimentali, nonché in applicazione del principio di adeguatezza e proporzionalità, questo Collegio ritiene che costituisca sanzione congrua, per il comportamento tenuto dal calciatore in esame, sig. Cappetta Vito, la squalifica fino al 30.06.2018. P.Q.M. DELIBERA in parziale accoglimento del reclamo proposto dal calciatore, sig. Cappetta Vito, di ridurre al 30.06.2018 l’impugnata squalifica a suo carico; dispone la restituzione della tassa reclamo, versata nella misura ridotta di euro 65.00, come sancito per le impugnazioni prodotte direttamente dai tesserati.
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