COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 76 del 05 Febbraio 2015 DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE 43. DELIBERA C.S.A.T. – RECLAMO ROTONDI UNITED – GARA ROTONDI UNITED / DIONIS CASTELVENERE DEL 21.12.2014 – 1^ CAT.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 76 del 05 Febbraio 2015 DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE 43. DELIBERA C.S.A.T. – RECLAMO ROTONDI UNITED – GARA ROTONDI UNITED / DIONIS CASTELVENERE DEL 21.12.2014 – 1^ CAT. La Corte Sportiva di Appello Territoriale, visti gli atti ufficiali; letto il reclamo, osserva: con decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale del C.R. Campania, n. 63 del 30.12.2014, il Giudice Sportivo Territoriale ha inflitto la squalifica, fino al 21.03.2015, a carico dell’allenatore, sig. Lombardi Pasquale, perché “a seguito di un fallo subito da un suo calciatore, inneggiava alla violenza”. Con ricorso trasmesso, a mezzo fax, in data 5.01.2015, nei termini temporali prescritti, la società ha proposto reclamo avverso la citata decisione. Preliminarmente, questo Collegio rileva che il ricorso è stato sottoscritto e firmato dal sig. Clemente Dragone, che si è qualificato come Vice Presidente della società medesima, il cui legale rappresentante risulta effettivamente dimissionario dal 7.10.2014 (ovvero, da data antecedente, rispetto a quella di disputa della gara in esame). Tuttavia, da un controllo amministrativo preso la Segreteria del C.R. Campania, risulta, dalla documentazione della società, depositata il 25.09.2014, che il sig. Clemente Dragone è censito con la qualifica di dirigente della società Rotondi United, non con quella di Vice Presidente (nella quale ipotesi egli avrebbe legittimamente sottoscritto l’atto d’impugnazione, in costanza delle cennate dimissioni del Presidente della società). Deve precisarsi, per obiettività, che la società, successivamente, ha apportato, sul proprio sito, delle modifiche delle cariche nella società stessa, ma senza sottoporle al C.R. Campania per l’obbligatoria ratifica. Pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile, in quanto sottoscritto da un dirigente della società e non da persona avente titolo alla sottoscrizione. P.Q.M. DELIBERA di dichiarare inammissibile il reclamo proposto dalla società Rotondi United; dispone addebitarsi la tassa reclamo, non versata, sul conto della medesima società.
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