COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 76 del 05 Febbraio 2015 DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE 45. DELIBERA C.S.A.T. – RECLAMO VIRTUS TALANICO SAN FELICE A CANCELLO – GARA ARZANO CITY F.C. / VIRTUS TALANICO SAN FELICE A CANCELLO DEL 17.01.2015 – 1^ CAT.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 76 del 05 Febbraio 2015 DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE 45. DELIBERA C.S.A.T. – RECLAMO VIRTUS TALANICO SAN FELICE A CANCELLO – GARA ARZANO CITY F.C. / VIRTUS TALANICO SAN FELICE A CANCELLO DEL 17.01.2015 – 1^ CAT. La Corte Sportiva di Appello Territoriale, visti gli atti ufficiali; sentita, nella persona del suo assistente legale, la società reclamante, che aveva presentato regolare richiesta di audizione; ascoltato l’arbitro a chiarimenti; letto il reclamo; osserva: con decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale del C.R. Campania, n. 72 del 22.01.2015, il Giudice Sportivo Territoriale ha inflitto la squalifica, per sette gare, al calciatore Maione Pietro, per aver strattonato l’arbitro e per avergli rivolto ingiurie ed espressioni minacciose. Con ricorso trasmesso, a mezzo fax, in data 29.01.2015, ovvero nei termini temporali prescritti, la società Virtus Talanico San Felice a Cancello ha proposto reclamo avverso la richiamata decisione. La tesi difensiva della reclamante deve essere parzialmente condivisa. Deve premettersi che la società ricorrente, in sede di audizione presso questo Collegio, ha sostenuto che l’innanzi nominato calciatore Maione non abbia né ingiuriato, né minacciato, né spintonato il direttore di gara, quest’ultimo, viceversa, anche in occasione dell’odierna audizione, ha confermato e ribadito quanto specificato nel referto di gara, ovvero di essere stato destinatario dei comportamenti sanzionati, posti in essere dal n. 2, sig. Chianese, e dal n. 5, sig. Maione, entrambi tesserati a favore della società reclamante. Questa Corte, ovviamente, non può che dare preminenza alle dichiarazioni dell’arbitro, che, com’è noto, configurano fonte privilegiata di prova. Purtuttavia, questo Collegio ritiene che, in applicazione del principio di adeguatezza e proporzionalità, la squalifica del calciatore Maione debba essere ridotta a cinque gare effettive, apparendo essa congrua, in ordine al caso in esame. P.Q.M. DELIBERA in parziale accoglimento del reclamo proposto dalla società Virturs Talanico San Felice a Cancello, di ridurre a cinque giornate di gare la squalifica a carico del calciatore Maione Pietro; nulla dispone in ordine alla tassa reclamo, non versata.
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