COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 78 del 12 Febbraio 2015 DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE 46. DELIBERA C.S.A.T. – RECLAMO SAN MARTINO VALLE CAUDINA – GARA CLUB PONTE ’98 / SAN MARTINO VALLE CAUDINA DEL 24.01.2015 – PROMOZIONE

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 78 del 12 Febbraio 2015 DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE 46. DELIBERA C.S.A.T. – RECLAMO SAN MARTINO VALLE CAUDINA – GARA CLUB PONTE ’98 / SAN MARTINO VALLE CAUDINA DEL 24.01.2015 – PROMOZIONE La Corte Sportiva di Appello Territoriale, visti gli atti ufficiali; letto il reclamo; osserva: con decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale del C.R. Campania, n. 74 del 29.01.2015, il Giudice Sportivo Territoriale ha inflitto la squalifica, per cinque gare, al calciatore Palluotto Francesco, perché, “al 30’ del secondo tempo, in reazione alla contestazione subita dai tifosi locali, rivolgeva agli stessi frasi offensive ed atti osceni”. Con ricorso trasmesso, a mezzo plico raccomandata postale, in data 3.02.2015, ovvero nei termini temporali prescritti, la società San Martino Valle Caudina ha proposto reclamo avverso le citata decisione. La tesi difensiva della reclamante non può essere condivisa. Preliminarmente, questo Collegio non può accogliere la richiesta della società reclamante di ascoltare il calciatore Palluotto Francesco in audizione, in quanto egli, per poter essere audito, avrebbe dovuto proporre personalmente il reclamo. Entrando nel merito della squalifica del calciatore, le motivazioni della reclamante, in merito alla presunta impossibilità di sentire le frasi del sig. Palluotto Francesco, o quelle gravemente offensive ascoltate da un Commissario di Campo, non sono corredate da alcuna prova, per cui devono essere rigettate le relative richieste in sede di gravame. In relazione, poi, ai presunti “atti osceni”, anche se non risulta l’indicazione esatta dei gesti, addebitabili al nominato calciatore, questa Corte giudica che il comportamento di quest’ultimo, come innanzi specificato, sia stato congruamente sanzionato dal Giudice di prime cure. P.Q.M. DELIBERA di rigettare il reclamo proposto dalla società San Martino Valle Caudina, confermando la squalifica per cinque giornate di gara a carico del calciatore Palluotto Francesco; dispone addebitarsi la tassa reclamo, non versata.
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