COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 78 del 12 Febbraio 2015 DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE 48. DELIBERA C.S.A.T. – RECLAMO ATLETICO ACQUAVIVA – GARA ATLETICO ACQUAVIVA – VITULANO DEL 7.12.2014 – 1^ CAT.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 78 del 12 Febbraio 2015 DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE 48. DELIBERA C.S.A.T. – RECLAMO ATLETICO ACQUAVIVA – GARA ATLETICO ACQUAVIVA – VITULANO DEL 7.12.2014 – 1^ CAT. La Corte Sportiva di Appello Territoriale, visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, audito a chiarimenti, nella riunione odierna, l’arbitro, in terza convocazione (dopo due sue consecutive, mancate presenze), osserva: con atto presentato nei termini temporali prescritti, la società reclamante ha proposto reclamo avverso l’ammenda di euro 900,00, inflitta dal Giudice Sportivo Territoriale (sanzione pubblicata sul Comunicato Ufficiale del C.R. Campania, n. 58 dell’11.12.2014, pag. 1034). La tesi difensiva della società ricorrente deve essere parzialmente accolta. Invero, il direttore di gara, all’atto dell’audizione, ha ragguardevolmente ridimensionato quanto specificato nel suo referto di gara, qualificando come “buffetto” un gesto che, nel rapporto ufficiale, egli aveva indicato come “uno schiaffo al volto”. Inoltre, sempre all’atto dell’audizione presso questo Collegio, l’arbitro ha puntualizzato che i Carabinieri non erano intervenuti, in quanto “tale persona da sola si allontanava dal terreno di gioco”. La sanzione pecuniaria, di conseguenza, deve essere ridotta in corrispondenza alla palesemente ridimensionata gravità della vicenda: ovvero, ad euro 250,00. Quanto alla richiesta di trasmissione degli atti alla Procura Federale, essa non può trovare accoglimento, in quanto la preannunciata relazione di servizio dei Carabinieri non è stata depositata ed, inoltre, come innanzi specificato, è stato lo stesso direttore di gara a ridimensionare quanto da lui medesimo riportato nel referto di gara. P.Q.M. DELIBERA in parziale accoglimento del reclamo proposto dalla società Atletico Acquaviva, di ridurre ad euro 250,00 la sanzione pecuniaria a suo carico; nulla dispone in ordine alla tassa reclamo, non versata.
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